IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con la quale il sig. Sameh Atta Estafanous Henin,
cittadino  egiziano  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di
«bachelor»  conseguito  Egitto ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di farmacista;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in ultimo il decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto  disposto  dall'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio
2005,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto
legislativo  n.  115/1992,  a  seguito della quale il sig. Sameh Atta
Estafanous Henin e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di farmacista;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

  1.   Il  titolo  di  «bachelor»  rilasciato  in  data ottobre  1990
dall'Universita'  di Zagazig al sig. Sameh Atta Estafanous Henin nato
a   Le  Fayoum  il  12 ottobre  1964  e'  riconosciuto  quale  titolo
abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.
  2.   Il  dott.  Sameh  Atta  Estafanous  Henin  e'  autorizzato  ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione   di   farmacista,   previa   iscrizione  all'ordine  dei
farmacisti  territorialmente  competente  ed  accertamento  da  parte
dell'ordine  stesso  della  conoscenza  della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286 e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4.  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394,
qualora  il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 luglio 2005
                                    Il direttore generale: Mastrocola