IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  Ministero  delle politiche agricole e forestali
27 marzo  2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  84  del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento
per  lo  schedario  vitivinicolo  nazionale  e per l'iscrizione delle
superfici  vitate  negli  albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi
delle vigne IGT e norme aggiuntive;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 novembre  1995 con il quale e'
stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Emilia»
o  «dell'Emilia»,  ed  e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione, e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la tutela e la
valorizzazione  dei  vini  «Reggiano»  e  «Colli  di  Scandiano  e di
Canossa»  di Reggio Emilia, trasmessa dalla regione Emilia-Romagna in
data  24 aprile 2003. intesa ad ottenere la modifica del disciplinare
di  produzione  dei  vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o
«dell'Emilia»;
  Visto  sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole
della regione Emilia-Romagna, trasmesso in data 3 giugno 2004;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del
disciplinare  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
«Emilia» o «dell'Emilia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 241 del 13 ottobre 2004;
  Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti,
istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il
parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
«Emilia» o «dell'Emilia»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica  «Emilia»  o «dell'Emilia», approvato con decreto ministeriale
18 novembre  1995,  e  successive modifiche, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore
a decorrere dalla vendemmia 2005.