IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Emilia» o «dell'Emilia», ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» di Reggio Emilia, trasmessa dalla regione Emilia-Romagna in data 24 aprile 2003. intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»; Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole della regione Emilia-Romagna, trasmesso in data 3 giugno 2004; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 241 del 13 ottobre 2004; Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.