IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n.  198,  sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Vista  le  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni;
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto  il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  184, recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
  Visto  il  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001  che  fissa  la
ripartizione  dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
e successive integrazioni:
  Viste  le  richieste  presentate  dalle  ditte  Gutab  Sas, British
American Tobacco Italia SpA, International Tobacco Agency Srl, Philip
Morris Italia SpA, Maga Team Srl, Cigars & Tobacco Italy Srl e B.L.S.
S.r.l.  intese  ad  ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati;
  Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   ulteriori  tipi  di
condizionamenti   di   tabacchi   lavorati   di  cui  e'  ammessa  la
circolazione;
  Considerato,  altresi', che ai sensi dell'art. 2 della citata legge
13 luglio   1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre
provvedere  all'inserimento  di  varie marche di tabacchi lavorati di
provenienza  UE,  in  conformita'  ai  prezzi  indicati  nelle citate
richieste,  nelle  classificazioni  dei prezzi di vendita di cui alle
tabelle  B  e C allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre
2001 e successive integrazioni;
  Vista la richiesta della ditta Gallaher Italia Srl per il cambio di
denominazione di alcune marche di tabacco lavorato;
  Vista  l'istanza  della  ditta  Cigars  &  Tobacco Italy Srl per la
radiazione  dalla  tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di
sigari naturali;
  Considerato   che   occorre  provvedere  in  linea  con  le  citate
richieste;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La  lettera  c)  dell'art. 2 del decreto direttoriale 22 febbraio
2002,   come   modificato   dall'art.   1  del  decreto  direttoriale
10 settembre 2004, e' sostituita dalla seguente:
      c) sigari  e sigaretti: in scatole o involucri da 1 - 2 - 3 - 4
- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25
- 29 - 30 - 32 - 36 - 40 - 42 - 50 e 100 pezzi;