IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con
modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed, in particolare,
l'art.  4,  comma  2,  nel  quale  si  dispone  che  agli  interventi
all'estero  del  Dipartimento della protezione civile si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Considerato  che  nel mese di agosto 2005 si svolgera' nella citta'
di  Colonia  la «XX Giornata Mondiale della Gioventu» con la presenza
di  migliaia di fedeli provenienti da piu' parti del mondo, di cui un
considerevole numero di cittadini italiani;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 luglio  2005,  concernente  la  dichiarazione  di  evento  di  cui
all'art.  5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
in  relazione alla «XX Giornata Mondiale della Gioventu» nella citta'
di Colonia;
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di  disciplinare  le modalita'
idonee  ad  assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione
delle  iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate a
garantire  il  supporto  ai  fedeli  italiani che parteciperanno alla
manifestazione;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in
relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  assicurare  la necessaria assistenza ai cittadini
italiani   che   parteciperanno  alla  «XX  Giornata  Mondiale  della
Gioventu», di cui alla dichiarazione di evento citata in premessa, il
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e' autorizzato a porre in essere le seguenti iniziative:
    reperimento  e  trasporto  di  strutture  prefabbricate e di ogni
altro bene mobile utile per assicurare il servizio di informazione ed
assistenza in favore dei fedeli italiani;
    effettuazione  del  servizio  di assistenza ai volontari italiani
presenti sul luogo della manifestazione.
  2.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente
ordinanza  il  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove ritenuto indispensabile, e sulla base
di  specifica  motivazione,  puo' derogare, nel rispetto dei principi
generali  dell'ordinamento  giuridico,  delle direttive comunitarie e
della  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del
22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
    decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel
rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e,
comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n.
93/36.
  3.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1 il Capo del Dipartimento
della  protezione civile e' autorizzato ad inviare proprio personale,
nel  limite  massimo  di  cinque  unita', in missione nella citta' di
Colonia.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si
provvede  a  carico  del  Fondo  della protezione civile, a titolo di
anticipazione rispetto a successive integrazioni del Fondo stesso per
lo scopo.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 5 agosto 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi