IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96  del
1° luglio  1996  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla
registrazione  della  denominazione  di  origine protetta «Prosciutto
Toscano»,   nel  quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  17  del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il decreto 27 luglio 1999 con il quale l'organismo «C.S.Q.A.
-  Certificazione  qualita'  agroalimentare»  e' stato autorizzato ad
espletare   le  funzioni  di  controllo  previste  dall'art.  10  del
regolamento  (CEE)  del  Consiglio  2081/92  per  la denominazione di
origine protetta «Prosciutto Toscano»;
  Visto   il  decreto  16 luglio  2002  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
«C.S.Q.A.   -   Certificazione  qualita'  agro-alimentare»  e'  stata
prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;
  Visto  il  decreto  29 novembre  2002  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto
16 luglio  2002,  e'  stato  differito  di  novanta giorni a far data
dall'8 dicembre 2002;
  Visto  il  decreto  24 gennaio  2003 con il quale l'organismo «CSQA
Certificazioni  Srl»  e'  stato  autorizzato fino all'8 marzo 2003 ad
espletare   le  funzioni  di  controllo  previste  dall'art.  10  del
regolamento  (CEE)  del  Consiglio  2081/92  per  la denominazione di
origine protetta «Prosciutto Toscano»;
  Visto  il  decreto  26 febbraio  2003  con  il  quale  la validita'
dell'autorizzazione   rilasciata  all'organismo  di  controllo  «CSQA
Certificazioni  Srl»  e'  stata  prorogata di centoventi giorni a far
data dall'8 marzo 2003;
  Visto  il decreto 10 giugno 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
24 gennaio  2003 e 26 febbraio 2003, e' stato differito di centoventi
giorni a far data dal 6 luglio 2003;
  Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
24 gennaio   2003,  26 febbraio  2003  e  10 giugno  2003,  e'  stato
differito di centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003;
  Visto  il  decreto  12 febbraio  2004  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto
24 gennaio  2003, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003,
e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004;
  Visto  il decreto 31 maggio 2004 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
24 gennaio  2003, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e
12 febbraio  2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data
dal 1° luglio 2004;
  Visto  il  decreto  28 settembre  2004  con  il quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto
24 gennaio  2003,  26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003,
12 febbraio  2004  e 31 maggio 2004, e' stato differito di centoventi
giorni a far data dal 28 ottobre 2004;
  Visto il decreto 20 gennaio 2005 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
24 gennaio  2003,  26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003,
12 febbraio  2004,  31 maggio  2004  e  28 settembre  2004,  e' stato
differito di centoventi giorni a far data dal 25 febbraio 2005;
  Visto  il decreto 13 giugno 2005 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
24 gennaio  2003,  26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003,
12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005
e' stata prorogata fino all'autorizzazione all'organismo di controllo
«Istituto  Nord  Est Qualita' - INEQ» con sede San Daniele del Friuli
(UD), via Rodeano n. 71;
  Vista la comunicazione del Consorzio del Prosciutto Toscano, datata
12 gennaio  2005,  con la quale viene indicato per il controllo sulla
denominazione  di  origine protetta «Prosciutto Toscano», l'organismo
denominato  «Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ» con sede San Daniele
del  Friuli  (UD),  via  Rodeano  n.  71,  in  sostituzione  di «CSQA
Certificazioni Srl»;
  Considerato  che  l'organismo  «Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ»
risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo
privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le
Indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  Attestazioni  di
specificita'  (STG),  di  cui al comma 7, dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
  Considerato   che  l'organismo  di  controllo  «Istituto  Nord  Est
Qualita'  -  INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il
piano  di  controllo  predisposto  per  la  denominazione  di origine
protetta  «Prosciutto  Toscano»  allo  schema  tipo e di possedere la
struttura   idonea   a  garantire  l'efficacia  dei  controlli  sulla
denominazione di origine protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione   di  origine  protetta  «Prosciutto
Toscano»;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del comma 1,
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  denominato «Istituto Nord Est Qualita - INEQ» con sede
in  San  Daniele  del  Friuli  (Udine),  via  Rodeano  n. 71 iscritto
all'elenco  degli organismi di controllo privati per le denominazioni
di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP)
e   le  attestazioni  di  specificita'  (STG),  istituito  presso  il
Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7,
dell'art.  53,  comma  4,  della  legge  24 aprile  1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  e'  autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste
dall'art.  10  del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la
denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», registrata in
ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento
(CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.