IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  2325/97 della
Commissione  del  14 novembre  1997  con il quale l'Unione europea ha
provveduto  alla  registrazione della indicazione geografica protetta
«Clementine  di Calabria», nel quadro della procedura di cui all'art.
5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la
vigi-lanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto   il   decreto   27 luglio  1999  con  il  quale  l'organismo
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare a r.l.» con sede in Roma, via Montebello n. 8, e'
stato  autorizzato  ad  espletare  le  funzioni di controllo previste
dall'art.  10  del  regolamento  (CEE)  del  Consiglio 2081/92 per la
indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;
  Visto   il  decreto  16 luglio  2002  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare a r.l.» e' stata prorogata di centoventi giorni a
far data dal 10 agosto 2002;
  Visto  il  decreto  28 novembre  2002  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto
16 luglio  2002,  e'  stato  differito  di  novanta giorni a far data
dall'8 dicembre 2002;
  Visto   il  decreto  26 febbraio  2003  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
16 luglio  2002  e 28 novembre 2002, e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dall'8 marzo 2003;
  Visto   il   decreto   10 giugno  2003  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
16 luglio  2002,  28 novembre  2002  e  26 febbraio  2003,  e'  stata
prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;
  Visto   il   decreto  24 ottobre  2003  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
16 luglio  2002,  28 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003,
e'  stata  prorogata  fino  al  rinnovo  della stessa al sopra citato
organismo di controllo;
  Vista la comunicazione del Consorzio Produttori Pompelmo Italiano -
COPPI  Soc.  Coop.  a  r.l.,  datata 13 marzo 2002 con la quale viene
rinnovata  l'indicazione  dell'organismo di controllo «Agroqualita' -
Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a
r.l.» con sede in Roma, via Montebello n. 8, ad espletare le funzioni
di  controllo,  previste  dall'art.  10  del  regolamento  (CEE)  del
Consiglio   n.   2081/92   per  la  indicazione  geografica  protetta
«Clementine di Calabria»;
  Considerato   che  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l.» risulta
gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le
denominazioni  di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  attestazione di specificita' (STG), di cui al
comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
  Considerato  che  l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa'
per  la  certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ha
dimostrato  di  aver  adeguato in modo puntuale il piano di controllo
predisposto  per  la  indicazione  geografica protetta «Clementine di
Calabria»,  allo  schema  tipo trasmessogli con nota ministeriale del
18 marzo  2002,  protocollo  numero 61348 e di possedere la struttura
idonea  a  garantire  l'efficacia  dei  controlli  sulla  indicazione
geografica protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   indicazione  geografica  protetta  «Clementine  di
Calabria»;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita' di permettere l'adesione al sistema dei
controlli  dei soggetti interessati entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  in  deroga  ai  termini previsti dal piano dei
controlli approvato, eccezionalmente e limitatamente all'anno 2005;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -  Societa'  per  la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» con sede in
Roma,  via  Montebello  n.  8, iscritto all'elenco degli organismi di
controllo  privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di
specificita'  (STG),  istituito  presso  il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4,
della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della
legge   21 dicembre   1999,   n.   526,   recante   disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai
sensi  del  comma  1,  del  medesimo  art.  53  della citata legge ad
espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del
regolamento  (CEE)  del  Consiglio  n.  2081/92  per  la  indicazione
geografica  protetta  «Clementine  di Calabria», registrata in ambito
europeo  come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) n.
2325/97 della Commissione del 14 novembre 1997.