IL DIRETTORE GENERALE
                   per la promozione degli scambi

  Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione
di  finanziamenti  per  lo  sviluppo  delle esportazioni italiane (di
seguito denominata «legge»);
  Visto  il  decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo
1999,  n.  104,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  del  21 aprile  1999,  n. 92, che stabilisce i criteri e le
modalita'  per  la  concessione  di  contributi ai sensi della citata
legge (di seguito denominato «regolamento»);
  Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143,  che  destina  anche  le  provvidenze stabilite dalla «legge» ad
incentivare  lo  svolgimento  di specifiche attivita' promozionali di
rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in
particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
  Visto  l'art.  12  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, concernente la trasparenza dell'azione amministrativa;
  Visto il decreto del Ministro del commercio estero 11 aprile 1994 e
successive modificazioni riguardante i procedimenti amministrativi di
competenza;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  6  del  citato regolamento
occorre  definire  -  per  l'anno 2006 - il modello per la domanda di
ammissione   al   finanziamento   e   lo   schema  per  la  relazione
sull'esecuzione del programma di attivita' promozionale;
  Ritenuto   di   dover  impartire  le  istruzioni  per  la  corretta
presentazione  del programma promozionale e dei relativi progetti per
l'anno 2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                     Finalita' del finanziamento
  1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  143,  i  contributi  di  cui  alla legge n. 1083/1954 sono
finalizzati  ad  incentivare  lo  svolgimento di specifiche attivita'
promozionali  di  rilievo  nazionale  e  la realizzazione di progetti
volti a favorire, in particolare, le piccole e medie imprese.
  2.  Ai  fini  della  presente  circolare  si  intende per attivita'
promozionale   di   rilievo   nazionale  quella  volta  a  rafforzare
l'immagine  del  made  in  Italy,  che  abbia  ricadute diffuse su un
territorio   multiregionale   ovvero  volta  a  sostenere  produzioni
tipiche.