IL CAPO DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali

  Visti  gli  articoli 27,  28,  32  e 33 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento   degli   enti   locali  approvato  con  il  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto  il decreto del 1° ottobre 2004, n. 289 che ha disciplinato i
criteri  di  utilizzo  dei  contributi  erariali  disponibili  per il
finanziamento  delle  procedure  di  unioni  e fusioni dei comuni per
l'anno 2004;
  Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta
del  28 luglio  2005 con la quale e' stato convenuto di applicare per
l'anno  2005  le stesse metodologie di erogazione e di certificazione
per  le  unioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro dell'interno del
1° ottobre 2004, n. 289 che ha modificato ed integrato il decreto del
Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318;
  Visto  l'art.  2,  comma  6,  del  richiamato  decreto ministeriale
secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima
istituzione   delle   unioni,   di  ampliamento  delle  stesse  o  di
conferimento  di  nuovi  servizi  ed in sede di primo conferimento in
forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di nuovi
conferimenti,  le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono
la  richiesta  di  contributo,  unitamente alla certificazione di cui
all'art.  5,  comma  1,  del medesimo decreto, per l'attribuzione del
contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;
  Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che
le  unioni  di  comuni  e  le comunita' montane svolgenti l'esercizio
associato  di  funzioni  comunali trasmettono apposita certificazione
relativa  alle  spese  sostenute in relazione ai servizi conferiti in
gestione  associata,  al  fine  di  determinare  la  quota  parte del
contributo statale ad esse spettanti;
  Visto  in particolare il comma 1 dell'art. 5 in forza del quale, in
sede  di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei
comuni  che  costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero
dei  servizi,  ed in sede di primo conferimento in forma associata di
servizi  comunali  alle  comunita' montane o di variazione del numero
degli  stessi,  i  comuni interessati inviano attraverso le unioni di
comuni  e  le  comunita' montane, entro il termine di cui all'art. 2,
comma  6,  apposita  certificazione al fine di ottenere il contributo
statale;
  Considerato  che  in  particolare il comma 2 dell'art. 5 demanda ad
apposito  decreto  del  Ministero  dell'interno  la  definizione  dei
modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;
  Visto  il  comma  5  dell'art.  5  secondo  il  quale  la  quota di
contributo  di  cui al comma 1 del predetto articolo e' rideterminato
ogni  triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in
conto  capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata
attestate dalle unioni di comuni e dalle comunita' montane nonche' in
relazione  al  miglioramento  dei  servizi  misurato  sulla  base  di
parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato «A»,
che  fa  parte  integrante del presente decreto, mediante il quale le
unioni  di  comuni  costituitesi a decorrere dal 1° gennaio 2005 e le
comunita'   montane   svolgenti  l'esercizio  associato  di  funzioni
comunali conferite a decorrere dal 1° gennaio 2005 indicano i servizi
esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese
correnti  e  le  spese  in  conto  capitale impegnate in relazione ai
predetti  servizi  da  ciascuno  dei  comuni  interessati, cosi' come
desunte  dall'ultimo  rendiconto approvato. Per i servizi per i quali
non si dispone di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti
interessati  indicano elementi di previsione negli appositi prospetti
delle  spese  correnti  e  delle spese in conto capitale corredati da
specifica  ed  analitica  relazione  esplicativa, dei dati stessi. Le
certificazioni  devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in
forma associata.