IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  4  della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra
San Marino e Italia, del 31 marzo 1939;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Guidi Rosita, nata a San Marino il 25
giugno  1970,  cittadina  sammarinese,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
e  successive  modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  sammarinese di psicologa conseguito nel novembre 1999,
dopo  aver superato l'esame di stato per l'abilitazione professionale
presso  l'ordine  degli psicologi di San Marino, ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Considerato  che  ha  conseguito  nel  1997 il titolo accademico di
dottore in psicologia presso la Universita' degli studi di Padova;
  Considerato  inoltre  che e' iscritta all'ordine degli psicologi di
San Marino dall'anno 2001;
  Considerata  infine  l'ampia  esperienza professionale maturata nel
settore;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 23 giugno 2005;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto     che    la    richiedente    abbia    una    formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  psicologo, sezione A - dell'albo, per cui non
appare necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Guidi  Rosita,  nata  a San Marino il 25 giugno 1970,
cittadina sammarinese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione all'albo degli
psicologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 29 luglio 2005
                                          Il direttore generale: Mele