IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza della sig.ra Bortoluzzi Rossi Maria Josefina, nata
a  Buenos  Aires  (Argentina) il 22 giugno 1978, cittadina argentina,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della   Repubblica   n.  394/1999,  e  successive  modificazioni,  in
combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992,
il  riconoscimento  del titolo di abogada rilasciato il 5 giugno 2002
dalla  «Universidad  Catolica  Santa  Maria  de  los Buenos Aires» di
Buenos  Aires,  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio in Italia della
professione di avvocato;
  Considerato  che  la richiedente e' iscritto al «Colegio Publico de
abogados» de la Capital federal dal 2 luglio 2004;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 28 aprile 2005;
  Visto  il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria;
  Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma  7  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e
successive  modificazioni,  per  cui  la  verifica del rispetto delle
quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di
cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo n. 286/1998, e successive
modificazioni,  non  e'  richiesta  per i cittadini stranieri gia' in
possesso  di  permesso  di  soggiorno  per lavoro subordinato, lavoro
autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari,  rilasciato  dalla questura di Roma in data 5
luglio 2004 valido fino al 3 novembre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Bortoluzzi  Rossi Maria Josefina, nata a Buenos Aires
(Argentina)  il  22 giugno 1978, cittadina argentina, e' riconosciuto
il  titolo  accademico  professionale di cui in premessa quale titolo
valido  per  l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.