IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n.  198,  sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il. sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto  il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  184, recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
  Visto  il  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001,  che  fissa la
ripartizione  dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
e successive integrazioni;
  Visto   il  decreto  direttoriale  30 giugno  2005,  che  fissa  la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
  Viste  le  richieste  presentate  dalle  ditte  Gutab Sas, Gallaher
Italia Srl, British American Tobacco Italia Spa, Cicchetti Group Srl,
International  Tobacco  Agency  Srl,  intese ad ottenere l'iscrizione
nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;
  Considerato,  altresi', che ai sensi dell'art. 2 della citata legge
13 luglio   1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre
provvedere   all'inserimento   di   varie   marche  di  sigarette  di
provenienza  UE  ed extra UE, in conformita' ai prezzi indicati nelle
citate  richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui
alla  tabella A,  allegata  al  decreto direttoriale 30 giugno 2005 e
successive integrazioni;
  Visto  il  decreto direttoriale del 25 luglio 2005 con il quale, in
attuazione  delle disposizioni recate dal comma 486 dell'art. 1 della
legge  30 dicembre 2004, n. 311, viene introdotto il prezzo minimo di
vendita al pubblico delle sigarette;
  Vista la richiesta della ditta Gallaher Italia Srl per il cambio di
contenuti di catrame e nicotina di una marca di sigarette;
  Vista  l'istanza  della  ditta  Gutab  Sas  per la radiazione dalla
tariffa  di  vendita  al  pubblico di alcune marche di sigarette e di
sigaretti;
  Considerato   che   occorre  provvedere  in  linea  con  le  citate
richieste;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  seguenti  marche  di  tabacco  lavorato  sono  inquadrate nelle
classificazioni  stabilite  dalla  tabella  A,  allegata  al  decreto
direttoriale  30 giugno  2005 e successive integrazioni, al prezzo di
tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

           ----> vedere TABELLA a pag. 12 della G.U. <----