IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la legge 26 ottobre 1971, n. 1099 ed, in particolare, l'art.
2;
  Visto  il  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33 ed, in particolare, l'art. 5;
  Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91 ed, in particolare, l'art. 7;
  Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 5 marzo 1982, concernente: «Norme per la
tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica»;
  Visto  il  proprio  decreto in data 13 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, concernente: «Norme per
la tutela sanitaria degli sportivi professionisti»;
  Visto  il  proprio  decreto in data 4 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   89   del   17 aprile  2001,  concernente:
«Integrazione  del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente
norme  per  la  tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica e
del  decreto  ministeriale  13 marzo  1995,  concernente  norme sulla
tutela  sanitaria  degli sportivi professionisti» ed, in particolare,
l'art.  4 che prevede che «Il Ministero della sanita' effettuera' una
vigilanza  sul  rischio  sanitario delle atlete per un periodo di tre
anni.  A  tal  fine  la Federazione pugilistica italiana fornira' gli
elementi  conoscitivi atti a valutare la reale efficacia delle misure
di  protezione adottate e le eventuali conseguenze sulla salute delle
atlete»;
  Viste  le  note  del  4 maggio  2004  con  le  quali la Federazione
pugilistica   italiana   ha   trasmesso   la   «Relazione   sanitaria
sull'attivita'   pugilistica   femminile   in   Italia  nel  triennio
2001-2004»  ed ha, quindi, richiesto di apportare modifiche al citato
decreto  4 aprile  2001 per adeguare la normativa sanitaria nazionale
ai     regolamenti    internazionali    sia    dilettantistici    che
professionistici;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' in data 16 marzo 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Non  puo' essere riconosciuta l'idoneita' alla pratica del pugilato
alle  atlete  portatrici  di  protesi mammaria e a quelle in stato di
gravidanza.
  Prima  di  iniziare  la  pratica agonistica ogni atleta deve essere
informata sui rischi per la salute ai quali va incontro.
  Le  atlete devono indossare, sia negli incontri di allenamento, sia
nelle competizioni:
    corsetto toracico protettivo;
    adeguata protezione pelvica;
    casco protettivo solo per le atlete dilettanti.