L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 4 agosto 2005;
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare,
l'art. 23;
    la  legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95),
ed, in particolare, l'art. 2, comma 20, let- tera a), e comma 22;
    il  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e
provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
    la  legge  23 agosto  2004, n. 239, ed, in particolare, l'art. 1,
comma 8, lettera a), alinea 6);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  9 febbraio  2005,  n.  19/05 (di seguito:
deliberazione n. 19/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  24 marzo  2005,  n.  50/05 (di
seguito: deliberazione n. 50/05);
    il  Documento  di  programmazione  economico-finanziaria relativo
alla  manovra  di  finanza pubblica per gli anni 2006-2009, approvato
dal  Parlamento  con  la  risoluzione  del  Senato  27 luglio 2005 n.
6-00069 e con la risoluzione della Camera dei deputati 28 luglio 2005
n. 6-00107;
    il  documento  per  consultazione  5 maggio  2005  «Misure per la
promozione  della  concorrenza  nel mercato all'ingrosso dell'energia
elettrica e nel mercato per il dispacciamento» e le relative risposte
dei soggetti interessati;
  Considerato che:
    ai  sensi  della legge n. 481/95, l'Autorita' e' investita di una
generale  funzione  di  regolazione attraverso la quale puo' adottare
misure  ed  interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali
ostative   alla   promozione   della  concorrenza  e  dell'efficienza
nell'offerta   dei   servizi   di   pubblica   utilita'  nel  settore
dell'energia elettrica;
    l'Autorita'  ha  condotto, congiuntamente con l'Autorita' garante
della  concorrenza  e del mercato (di seguito: l'Antitrust) e portato
ad  esito  con  la  deliberazione n. 19/05 un'istruttoria conoscitiva
sullo stato della liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica
(di seguito: istruttoria conoscitiva);
    nell'ambito  dell'istruttoria  conoscitiva  sono stati sviluppati
dall'Autorita' e condivisi con l'Antitrust appositi indici volti a:
      a) identificare  la dimensione geografica dei mercati rilevanti
relativamente  sia al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica che
all'approvvigionamento    delle    risorse   per   il   servizio   di
dispacciamento;
      b) misurare  il  potere  di  mercato  dei diversi operatori, in
funzione   del   loro   grado   di   indispensabilita'  ai  fini  del
soddisfacimento della domanda oraria in ciascuno dei suddetti mercati
o loro aggregati;
      c) valutare la convenienza dei medesimi operatori ad esercitare
il    potere   di   mercato   derivante   da   tale   condizione   di
indispensabilita'  su  un  singolo  mercato  rilevante  o, in maniera
congiunta, su piu' mercati rilevanti;
    l'istruttoria conoscitiva ha evidenziato che il mercato rilevante
dell'energia  elettrica  all'ingrosso e' geograficamente suddiviso in
quattro   macrozone  (Nord,  Macrosud,  Sardegna  e  Sicilia)  e  che
l'interesse  degli  operatori  ad  esercitare  il  proprio  potere di
mercato  dipende,  in  ciascun mercato rilevante, dalla struttura dei
loro  costi di produzione, nonche' dagli impegni contrattuali assunti
per la cessione dell'energia elettrica;
    l'istruttoria  conoscitiva  ha altresi' evidenziato che il quadro
strutturale  del  mercato  dell'energia  elettrica  all'ingrosso e' e
presumibilmente  sara'  per  i  prossimi  anni  caratterizzato  dalla
presenza  di  un  operatore,  Enel,  con potere di mercato rilevante,
seppure  di  grado diverso, in tutte e quattro le macrozone di cui al
precedente  alinea  e  di  un  altro operatore, Endesa, con potere di
mercato rilevante nella macrozona Sardegna;
    la   deliberazione   n.   50/05   prevede   che   gli  indici  di
indispensabilita'     identificati    nell'ambito    dell'istruttoria
conoscitiva siano calcolati e comunicati periodicamente all'Autorita'
dalla  societa'  gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale (di
seguito:  il  gestore  della  rete) e che tale calcolo sia effettuato
sulla base di dati storici di consuntivo.
  Ritenuto:
    necessario,  anche  al  fine  di valutare l'evoluzione del quadro
strutturale   dell'offerta   nel  mercato  all'ingrosso  dell'energia
elettrica,  acquisire  dati  ed  informazioni  utili alla valutazione
prospettica  del  potere di mercato eventualmente detenuto da Enel ed
Endesa,  nonche'  del  loro interesse ad esercitarlo, in un orizzonte
sufficientemente prevedibile quale il triennio 2006-2008;
    opportuno  che  tale  valutazione  sia  effettuata  tenendo conto
dell'evoluzione  della  domanda,  della  capacita' produttiva e della
capacita' di trasporto nel citato triennio.
                              Delibera:
  1. Di approvare il seguente provvedimento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di  cui  all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre
2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato, nonche'
le seguenti:
    contratti   con   copertura   sono  contratti  che  prevedono  il
riconoscimento  al  cedente  di  corrispettivi  non  rapportati  alla
valorizzazione  dell'energia  elettrica  nel sistema delle offerte, a
fronte  della  consegna  all'acquirente  di  energia  elettrica e/o a
fronte  del  riconoscimento  al  medesimo acquirente di corrispettivi
rapportati  alla  valorizzazione  dell'energia  elettrica nel sistema
delle  offerte,  inclusi  i  contratti  di  compravendita  di energia
elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
    Endesa  e'  la societa' Endesa Italia S.p.a., o suoi aventi causa
quali cessionari di capacita' produttiva successivamente alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento;
    Enel  e'  la societa' Enel Produzione S.p.a., o suoi aventi causa
quali cessionari di capacita' produttiva successivamente alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento;
    macrozona  A,  B,  C o D e' una delle macrozone di cui all'art. 3
della deliberazione n. 50/05;
    mercato  all'ingrosso  dell'energia  elettrica e' l'insieme delle
negoziazioni di energia elettrica che si svolgono sia nel mercato del
giorno  prima  e  nel  mercato  di aggiustamento, che al di fuori dei
predetti mercati organizzati;
    operatore   non   riconducibile   all'operatore  pivotale  e'  un
operatore  per  il  quale  non sussiste alcun rapporto di controllo o
collegamento  con  l'operatore  pivotale  sussumibile  in  una  delle
fattispecie  declinate  nell'art.  7  della legge 10 ottobre 1990, n.
287;
    operatore   pivotale   e',  sulla  base  delle  risultanze  della
deliberazione n. 19/05, Enel o Endesa;
    unita'   di   produzione  essenziale  regolata  e'  un'unita'  di
produzione  inclusa nell'elenco di cui all'art. 24, comma 24.1, della
deliberazione  n.  168/03  e ammessa alla reintegrazione dei costi di
generazione;
    deliberazione  n.  168/03  e'  l'allegato  A  alla  deliberazione
dell'Autorita'  30 dicembre  2003,  n.  168/03,  come successivamente
modificato e integrato;
    deliberazione   n.  19/05  e'  l'allegato  A  alla  deliberazione
dell'Autorita' 9 febbraio 2005, n. 19/05;
    deliberazione   n.   50/05  e'  la  deliberazione  dell'Autorita'
24 marzo 2005, n. 50/05.