L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 4 agosto 2005;
  Visti:
    la  direttiva  2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n. 273/02);
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la legge 18 aprile 2005, n. 62;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01 e sue successive
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue
successive modifiche e integrazioni;
    la deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2005, n. 52/05;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 luglio  2005, n. 166/05 (di
seguito: deliberazione n. 166/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  1° agosto  2005, n. 167/05 (di
seguito: deliberazione n. 167/05);
    la  segnalazione  dell'Autorita'  al  Parlamento  e al Governo in
materia  di  terzieta'  della  rete  nazionale,  degli stoccaggi e di
sviluppo  concorrenziale  del mercato del gas naturale del 27 gennaio
2005;
    il  documento per la consultazione «Criteri per la determinazione
delle tariffe per l'attivita' di utilizzo dei terminali di Gnl per il
secondo  periodo  di  regolazione»  del  20 giugno  2005 (di seguito:
documento per la consultazione 20 giugno 2005);
  Considerato che, nel documento per la consultazione 20 giugno 2005,
l'Autorita', ai fini della determinazione della disciplina tariffaria
per  il secondo periodo di regolazione, ha prospettato tra l'altro la
necessita' di:
    prevedere  un  periodo di regolazione della durata di tre anni al
fine  di  articolare  la regolazione del prossimo triennio sulla base
delle  specifiche del terminale di Panigaglia e di anticipare criteri
di riferimento che potranno essere adottati in un contesto di offerta
piu'   articolato   demandando  al  successivo  periodo  la  relativa
regolazione di dettaglio;
    incentivare i nuovi investimenti per assicurare lo sviluppo delle
infrastrutture   di  rigassificazione  per  garantire  un'offerta  di
capacita'  che  assicuri  adeguati  margini rispetto alla esigenza di
sviluppo  della  domanda e per favorire lo sviluppo della concorrenza
nel mercato interno;
    introdurre  misure che favoriscano la realizzazione dei terminali
di  rigassificazione  anche  in  mancanza  di  soggetti  titolari del
diritto  di allocazione ai sensi dell'art. 27 della legge n. 273/2002
a  garanzia dello sviluppo della concorrenza nel mercato interno e di
una  maggiore  liquidita'  del  mercato a supporto di una prospettica
funzione  di  hub del territorio italiano per il resto del continente
europeo;
    garantire  una  maggiore stabilita' tariffaria durante il periodo
di  regolazione  rivedendo il meccanismo di conguaglio e prevedere, a
partire dall'entrata in esercizio di nuovi terminali, la sostituzione
dell'attuale  fattore  correttivo  tramite un meccanismo che assicura
una  quota  di  ricavi la cui copertura e' posta a carico del sistema
tariffario del trasporto;
    prevedere,  misure atte a favorire l'utilizzo dei nuovi terminali
quali una diminuzione del corrispettivo di capacita' per il trasporto
relativo  al  punto  di  entrata  interconnesso con il terminale e la
definizione  di  un  corrispettivo  di  capacita'  sulla  base  della
capacita' di rigassificazione del terminale;
    definire   criteri   che   comportino   il   piu'   possibile  la
determinazione  ex-ante  delle  posizioni di costo degli utenti e non
introducano  o  assecondino  discriminazioni  ingiustificate  tra gli
operatori;
  Considerato  che,  nell'ambito della consultazione, le osservazioni
pervenute hanno evidenziato, le seguenti esigenze:
    mantenere  la  durata  del  periodo di regolazione pari a quattro
anni,  in  modo  da  renderlo  coerente  con i tempi di realizzazione
previsti  per  il  potenziamento  del  terminale  esistente, volto ad
incrementare  la  capacita'  di  rigassificazione,  e coincidente con
quello relativo all'attivita' di trasporto;
    riconoscere  incrementi  del  tasso  di  remunerazione  dei nuovi
investimenti  destinati  alla  realizzazione  di  nuova  capacita' di
rigassificazione  superiori  a  quelli  relativi  a  investimenti che
determinano  maggior  utilizzazione  del  terminale  e  per  un  arco
temporale maggiore rispetto al periodo regolatorio;
    mantenere    l'applicazione   annua   del   fattore   correttivo,
apportandone opportune modifiche in modo tale che venga garantita una
maggiore stabilita' tariffaria nel corso del periodo di regolazione;
    prevedere  che il trasferimento di una quota garantita dei ricavi
di  rigassificazione non ricada sul sistema di trasporto in quanto si
introdurrebbero  sussidi incrociati tra attivita' distinte, alterando
le  dinamiche  competitive dei due settori e distorcendo i segnali di
prezzo per gli utenti del servizio;
    prevedere la determinazione di corrispettivi nei punti di entrata
interconnessi  con  terminali  di  Gnl  sulla base della capacita' di
trasporto prevista in conferimento ed evitare ulteriori riduzioni dei
corrispettivi  di capacita' sui punti di entrata della rete nazionale
rispetto a quelli previsti dal quadro normativo in vigore;
  Ritenuto che sia necessario:
    prevedere un periodo di regolazione di durata di tre anni in modo
da  renderlo  congruente  con  il  presumibile  avviamento  di  nuovi
terminali  nonche'  con la verifica sull'efficacia delle nuove misure
di promozione previste dalla presente delibera;
    prevedere  una  disciplina  tariffaria  che incentivi lo sviluppo
delle  infrastrutture  di  rigassificazione  e  determini  condizioni
favorevoli alla concorrenza nel mercato interno, incentivando i nuovi
investimenti  mediante il riconoscimento di un tasso di remunerazione
maggiorato  rispetto  a quello riconosciuto sul capitale esistente al
termine  dell'esercizio 2004 e per una durata superiore al periodo di
regolazione in funzione delle diverse tipologie di investimento;
    favorire  lo  sviluppo  di  nuovi  terminali  oltre  che  con  il
differenziale sul capitale investito anche assicurando il ritorno del
capitale  investito  netto attraverso la sottoscrizione di impegni di
lungo  periodo,  o in alternativa, con un onere di sistema in capo al
trasporto;
    garantire una maggior stabilita' tariffaria durante il periodo di
regolazione,  rivedendo  il  meccanismo  di  conguaglio, ripartendone
l'ammontare  su  piu'  anni termici nel caso in cui vengano calcolati
fattori  correttivi superiori ad una determinata soglia dei ricavi di
riferimento;
    confermare  per il prossimo periodo di regolazione la garanzia di
copertura  della  quota  di ricavi da capacita' attraverso un fattore
correttivo  FCL  e  prevedere, a partire dall'entrata in funzione dei
nuovi  terminali,  la  sostituzione  dell'attuale  fattore correttivo
tramite  un  meccanismo  che  assicura  una  quota  di  ricavi la cui
copertura e' posta a carico del sistema tariffario del trasporto;
    introdurre,   a   partire  dall'entrata  in  esercizio  di  nuovi
terminali,  una  riduzione  del  corrispettivo  di  entrata alla rete
nazionale  interconnesso  con  i  nuovi  terminali  da  applicarsi ai
soggetti che richiedono capacita' continua di rigassificazione;
    prevedere  la  definizione  di  un  corrispettivo  di entrata con
riferimento  all'intera  capacita'  del  punto  di entrata, mentre la
capacita'  di trasporto e' allocata all'operatore del terminale nella
misura da questi richiesta;
  Ritenuto che sia necessario:
    applicare,    per   la   determinazione   dei   costi   operativi
riconosciuti,  il  criterio  del  profit  sharing,  riconoscendo alle
imprese la meta' degli ulteriori recuperi di produttivita' realizzati
in  eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione
n.  120/01, tenuto conto dei costi operativi riconosciuti per i nuovi
investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione;
    applicare  il  recupero di produttivita' alle sole componenti del
vincolo  relative  ai  costi di gestione e alla quota ammortamento in
analogia  a  quanto  indicato dalla legge n. 290/2003 sottoponendo la
quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del
capitale  investito  netto  ad  un  aggiornamento  mediante ricalcolo
annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto;
    applicare  una ripartizione dei ricavi tra le componenti capacity
e  commodity  rispettivamente  pari  all'80  e  al  20  per  cento  e
suddividere ulteriormente la componente capacity in una quota pari al
pari  al  10%, relativa agli approdi effettivi, e il rimanente 90% in
una quota di ricavi relativa agli impegni contrattuali di capacita';
    definire  l'articolazione  dei  corrispettivi  tariffari  per  il
servizio di rigassificazione in funzione della tipologia del servizio
offerto dall'impresa di rigassificazione;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n. 164 (di
seguito: decreto legislativo n. 164/2000), le definizioni di cui alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
17 luglio  2002,  n.  137/02 (di seguito deliberazione n. 137/02), le
definizioni  di  cui  alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica   e   il   gas   29 luglio  2005,  n.  166/05  (di  seguito
deliberazione  n.  166/05),  le definizioni di cui alla deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 1° agosto 2005, n.
167/05   (di   seguito   deliberazione   n.  167/05)  e  le  seguenti
definizioni:
    a) attivita'  di  utilizzo dei terminali di Gnl e' il servizio di
rigassificazione;
    b) impresa di rigassificazione e' l'impresa esercente il servizio
di rigassificazione;
    c) periodo   di  regolazione  e'  il  periodo  intercorrente  tra
1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2008;
    d) RLNI e' il ricavo addizionale relativo ai nuovi investimenti;
    e) RL   e'   il   ricavo   di  riferimento  per  il  servizio  di
rigassificazione;
    f) RLE  e'  la  quota  parte  dei  ricavi relativa al servizio di
rigassificazione,   attribuita   all'energia   associata   ai  volumi
rigassificati;
    g) RLC  e'  la  quota  parte  dei  ricavi relativa al servizio di
rigassificazione,  attribuita  alla capacita' di rigassificazione del
terminale  ed  e'  data  dalla  somma  delle  componenti  RLcapitale,
RLco+amm;
    h) RLcapitale   e'   la   quota   di   ricavo  del  terminale  di
rigassificazione riconducibile al capitale investito riconosciuto;
    i) RLco+amm   e'   la   quota   di   ricavo   del   terminale  di
rigassificazione  riconducibile  ai  costi  operativi  e  alla  quota
ammortamento riconosciuta;
    j) RLA  e'  la  quota  parte dei ricavi relativa all'attivita' di
ricezione e scarico delle navi metaniere, pari al 10% di RLC;
    k) RLQ  e'  la  quota  parte  dei  ricavi relativa all'impegno di
rigassificazione del volume annuo di Gnl, pari al 90% di RLC;
    l) RSCL    sono   i   ricavi   derivanti   dall'applicazione   di
corrispettivi  di scostamento previsti nelle condizioni di accesso al
servizio di rigassificazione, nonche' dalla deliberazione n. 167/05.