L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 4 agosto 2005; Visti: la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n. 273/02); la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03); la legge 23 agosto 2004, n. 239; la legge 18 aprile 2005, n. 62; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01); la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01; la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche e integrazioni; la deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2005, n. 52/05; la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05); la deliberazione dell'Autorita' 1° agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05); la segnalazione dell'Autorita' al Parlamento e al Governo in materia di terzieta' della rete nazionale, degli stoccaggi e di sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale del 27 gennaio 2005; il documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di utilizzo dei terminali di Gnl per il secondo periodo di regolazione» del 20 giugno 2005 (di seguito: documento per la consultazione 20 giugno 2005); Considerato che, nel documento per la consultazione 20 giugno 2005, l'Autorita', ai fini della determinazione della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, ha prospettato tra l'altro la necessita' di: prevedere un periodo di regolazione della durata di tre anni al fine di articolare la regolazione del prossimo triennio sulla base delle specifiche del terminale di Panigaglia e di anticipare criteri di riferimento che potranno essere adottati in un contesto di offerta piu' articolato demandando al successivo periodo la relativa regolazione di dettaglio; incentivare i nuovi investimenti per assicurare lo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione per garantire un'offerta di capacita' che assicuri adeguati margini rispetto alla esigenza di sviluppo della domanda e per favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno; introdurre misure che favoriscano la realizzazione dei terminali di rigassificazione anche in mancanza di soggetti titolari del diritto di allocazione ai sensi dell'art. 27 della legge n. 273/2002 a garanzia dello sviluppo della concorrenza nel mercato interno e di una maggiore liquidita' del mercato a supporto di una prospettica funzione di hub del territorio italiano per il resto del continente europeo; garantire una maggiore stabilita' tariffaria durante il periodo di regolazione rivedendo il meccanismo di conguaglio e prevedere, a partire dall'entrata in esercizio di nuovi terminali, la sostituzione dell'attuale fattore correttivo tramite un meccanismo che assicura una quota di ricavi la cui copertura e' posta a carico del sistema tariffario del trasporto; prevedere, misure atte a favorire l'utilizzo dei nuovi terminali quali una diminuzione del corrispettivo di capacita' per il trasporto relativo al punto di entrata interconnesso con il terminale e la definizione di un corrispettivo di capacita' sulla base della capacita' di rigassificazione del terminale; definire criteri che comportino il piu' possibile la determinazione ex-ante delle posizioni di costo degli utenti e non introducano o assecondino discriminazioni ingiustificate tra gli operatori; Considerato che, nell'ambito della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato, le seguenti esigenze: mantenere la durata del periodo di regolazione pari a quattro anni, in modo da renderlo coerente con i tempi di realizzazione previsti per il potenziamento del terminale esistente, volto ad incrementare la capacita' di rigassificazione, e coincidente con quello relativo all'attivita' di trasporto; riconoscere incrementi del tasso di remunerazione dei nuovi investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacita' di rigassificazione superiori a quelli relativi a investimenti che determinano maggior utilizzazione del terminale e per un arco temporale maggiore rispetto al periodo regolatorio; mantenere l'applicazione annua del fattore correttivo, apportandone opportune modifiche in modo tale che venga garantita una maggiore stabilita' tariffaria nel corso del periodo di regolazione; prevedere che il trasferimento di una quota garantita dei ricavi di rigassificazione non ricada sul sistema di trasporto in quanto si introdurrebbero sussidi incrociati tra attivita' distinte, alterando le dinamiche competitive dei due settori e distorcendo i segnali di prezzo per gli utenti del servizio; prevedere la determinazione di corrispettivi nei punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl sulla base della capacita' di trasporto prevista in conferimento ed evitare ulteriori riduzioni dei corrispettivi di capacita' sui punti di entrata della rete nazionale rispetto a quelli previsti dal quadro normativo in vigore; Ritenuto che sia necessario: prevedere un periodo di regolazione di durata di tre anni in modo da renderlo congruente con il presumibile avviamento di nuovi terminali nonche' con la verifica sull'efficacia delle nuove misure di promozione previste dalla presente delibera; prevedere una disciplina tariffaria che incentivi lo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione e determini condizioni favorevoli alla concorrenza nel mercato interno, incentivando i nuovi investimenti mediante il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente al termine dell'esercizio 2004 e per una durata superiore al periodo di regolazione in funzione delle diverse tipologie di investimento; favorire lo sviluppo di nuovi terminali oltre che con il differenziale sul capitale investito anche assicurando il ritorno del capitale investito netto attraverso la sottoscrizione di impegni di lungo periodo, o in alternativa, con un onere di sistema in capo al trasporto; garantire una maggior stabilita' tariffaria durante il periodo di regolazione, rivedendo il meccanismo di conguaglio, ripartendone l'ammontare su piu' anni termici nel caso in cui vengano calcolati fattori correttivi superiori ad una determinata soglia dei ricavi di riferimento; confermare per il prossimo periodo di regolazione la garanzia di copertura della quota di ricavi da capacita' attraverso un fattore correttivo FCL e prevedere, a partire dall'entrata in funzione dei nuovi terminali, la sostituzione dell'attuale fattore correttivo tramite un meccanismo che assicura una quota di ricavi la cui copertura e' posta a carico del sistema tariffario del trasporto; introdurre, a partire dall'entrata in esercizio di nuovi terminali, una riduzione del corrispettivo di entrata alla rete nazionale interconnesso con i nuovi terminali da applicarsi ai soggetti che richiedono capacita' continua di rigassificazione; prevedere la definizione di un corrispettivo di entrata con riferimento all'intera capacita' del punto di entrata, mentre la capacita' di trasporto e' allocata all'operatore del terminale nella misura da questi richiesta; Ritenuto che sia necessario: applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del profit sharing, riconoscendo alle imprese la meta' degli ulteriori recuperi di produttivita' realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione n. 120/01, tenuto conto dei costi operativi riconosciuti per i nuovi investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione; applicare il recupero di produttivita' alle sole componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento in analogia a quanto indicato dalla legge n. 290/2003 sottoponendo la quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto ad un aggiornamento mediante ricalcolo annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto; applicare una ripartizione dei ricavi tra le componenti capacity e commodity rispettivamente pari all'80 e al 20 per cento e suddividere ulteriormente la componente capacity in una quota pari al pari al 10%, relativa agli approdi effettivi, e il rimanente 90% in una quota di ricavi relativa agli impegni contrattuali di capacita'; definire l'articolazione dei corrispettivi tariffari per il servizio di rigassificazione in funzione della tipologia del servizio offerto dall'impresa di rigassificazione; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito deliberazione n. 137/02), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito deliberazione n. 166/05), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2005, n. 167/05 (di seguito deliberazione n. 167/05) e le seguenti definizioni: a) attivita' di utilizzo dei terminali di Gnl e' il servizio di rigassificazione; b) impresa di rigassificazione e' l'impresa esercente il servizio di rigassificazione; c) periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2008; d) RLNI e' il ricavo addizionale relativo ai nuovi investimenti; e) RL e' il ricavo di riferimento per il servizio di rigassificazione; f) RLE e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di rigassificazione, attribuita all'energia associata ai volumi rigassificati; g) RLC e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di rigassificazione, attribuita alla capacita' di rigassificazione del terminale ed e' data dalla somma delle componenti RLcapitale, RLco+amm; h) RLcapitale e' la quota di ricavo del terminale di rigassificazione riconducibile al capitale investito riconosciuto; i) RLco+amm e' la quota di ricavo del terminale di rigassificazione riconducibile ai costi operativi e alla quota ammortamento riconosciuta; j) RLA e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita' di ricezione e scarico delle navi metaniere, pari al 10% di RLC; k) RLQ e' la quota parte dei ricavi relativa all'impegno di rigassificazione del volume annuo di Gnl, pari al 90% di RLC; l) RSCL sono i ricavi derivanti dall'applicazione di corrispettivi di scostamento previsti nelle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, nonche' dalla deliberazione n. 167/05.