IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                                  e
            IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

  Visto  il  decreto-legge  27 luglio  2005,  n.  144, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante il
codice delle comunicazioni;
  Visto  il  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  e in particolare gli
articoli 16 e 17;
  Ritenuto  di  dover adottare il decreto di cui all'art. 7, comma 4,
del  decreto-legge  27 luglio  2005,  n.  144,  a tal fine prevedendo
misure  conformi  a quelle stabilite dalle disposizioni di legge e di
regolamento  in  vigore  per  l'identificazione  degli  utenti  della
telefonia  fissa e mobile e per la tracciabilita' delle comunicazioni
telematiche;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Obblighi dei titolari e dei gestori

  1.  I  titolari  o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo
privato  di  qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del
pubblico,  dei  clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili
per  le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici
a  pagamento  abilitati  esclusivamente  alla  telefonia vocale, sono
tenuti a:
    a) adottare  le  misure  fisiche  o  tecnologiche  occorrenti per
impedire  l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano
preventivamente identificate con le modalita' di cui alla lettera b);
    b) identificare  chi  accede  ai  servizi telefonici e telematici
offerti,  prima  dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di
accesso,  acquisendo  i  dati anagrafici riportati su un documento di
identita', nonche' il tipo, il numero e la riproduzione del documento
presentato dall'utente;
    c) adottare  le  misure  di  cui  all'art.  2,  occorrenti per il
monitoraggio delle attivita';
    d) informare,  anche  in  lingue  straniere,  il  pubblico  delle
condizioni  d'uso dei terminali messi a disposizione, comprese quelle
di cui alle lettere a) e b);
    e) rendere  disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i
dati  acquisiti  a  norma  delle  lettere b) e c), esclusi comunque i
contenuti  delle  comunicazioni,  al Servizio polizia postale e delle
comunicazioni,  quale  organo  del Ministero dell'interno preposto ai
servizi  di  polizia  postale  e  delle  comunicazioni,  nonche',  in
conformita'  al codice di procedura penale, all'autorita' giudiziaria
e alla polizia giudiziaria;
    f) assicurare  il  corretto  trattamento  dei dati acquisiti e la
loro conservazione fino al 31 dicembre 2007.
  2.  L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di
cui  al  comma  1,  lettera  e), puo' comprendere i dati del traffico
telematico  solo  se  effettuato previa autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria in conformita' alla legge in vigore.
  3.  Nel  caso  di  accesso  ai  terminali  ed  ai  relativi servizi
telematici  in  abbonamento o altra forma di offerta che consenta una
pluralita'  di  accessi,  mediante  l'utilizzazione di credenziali di
accesso  ad  uso  plurimo, le operazioni di identificazione di cui al
comma  1,  lettera  b),  sono  effettuate una sola volta, prima della
consegna  delle  predette  credenziali  ad  uso plurimo. Il gestore o
titolare  dell'esercizio  o  del  circolo  e'  in  ogni modo tenuto a
vigilare  affinche' non siano usate credenziali di accesso consegnate
ad altri utenti.
  4.  I  dati  acquisiti  a  norma del comma 1, lettere b) e c), sono
raccolti  e conservati con modalita' informatiche. Per gli esercizi o
i  circoli aventi non piu' di tre apparecchi terminali a disposizione
del  pubblico,  i  predetti  dati  possono essere registrati su di un
apposito  registro  cartaceo con le pagine preventivamente numerate e
vidimate  dalla  autorita'  locale  di  pubblica  sicurezza ove viene
registrato  anche  l'identificativo  della  apparecchiatura assegnata
all'utente e l'orario di inizio e fine della fruizione dell'apparato.