IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  Visto l'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che
ha   previsto   l'emanazione   di   un  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia   del  territorio  da  adottare  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed Autonomie locali;
  Sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  Autonomie locali in data
28 luglio 2005 con parere di cui al repertorio n. 72.II (SC).8.
                             Determina:
                               Art. 1.
        Modalita' d'interscambio incrocio e allineamento dati
  1. Gli  uffici  provinciali  dell'Agenzia  del  territorio,  previa
elaborazione  da effettuare entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente  provvedimento,  mettono  a disposizione entro trenta giorni
dalla richiesta del Comune, tramite appositi documenti informatici in
formato  TXT  o  XML,  secondo  le  specifiche  tecniche  dettagliate
nell'allegato B,  i  seguenti  dati  per ciascuna unita' immobiliare,
come  risultanti alla data di estrazione negli archivi informatizzati
del catasto: la superficie, l'ubicazione, l'identificativo catastale,
l'indirizzo,  i  dati  metrici  e  gli  intestatari  catastali.  Tali
documenti   informatici,  nelle  more  dell'attivazione  di  appositi
servizi  telematici,  vengono  messi a disposizione mediante supporti
informatici.  Per  quanto  concerne  la superficie, essa e' calcolata
sulla   base  delle  «norme  tecniche  per  la  determinazione  della
superficie   catastale   delle   unita'  immobiliari  a  destinazione
ordinaria  (Gruppi  R, P, T)» di cui all'allegato C di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 e dei criteri
operativi contenuti nell'allegato A al presente provvedimento, tenuto
conto  dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo del 15 novembre
1993,  n. 507 e successive modificazioni, nonche' della necessita' di
stabilire  la corrispondenza tra le vigenti categorie e quelle di cui
al  suddetto  decreto  del  Presidente  della  Repubblica. Per quanto
concerne  i  dati  metrici, essi riguardano la superficie dei singoli
ambienti,  ad esclusione delle aree scoperte delle unita' immobiliari
a  destinazione  residenziale;  dette  superfici sono calcolate senza
tener  conto  dei  coefficienti  di  ragguaglio  previsti  dal citato
decreto   del   Presidente  della  Repubblica.  Per  quanto  concerne
l'ubicazione,  con essa si intende l'indicazione dell'edificio, della
scala,  dell'interno  e  del  piano  dell'unita'  immobiliare  cui di
riferisce la superficie.
  2. In  caso  di  assenza  del  dato  relativo alla superficie, sono
altresi' segnalate le unita' immobiliari urbane prive di planimetria,
ovvero  quelle  in  cui  la  planimetria  esistente in Ufficio non ha
consentito  il  calcolo  della  superficie,  per  l'attivazione delle
procedure  previste nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 340, della
legge  30 dicembre  2004,  n. 311. Eventuali documentate segnalazioni
dei  sopradetti  soggetti,  corredate  di una copia della planimetria
catastale,  volte  ad  evidenziare  la circostanza che le planimetrie
catastali  sono  state  gia'  presentate  agli uffici catastali, sono
trasmesse dai Comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia.
  3. Al  fine  di  favorire  l'incrocio dei dati catastali con quelli
comunali   e   per   conseguire   una   piu'   agevole  ed  esaustiva
individuazione  delle  unita'  immobiliari,  i Comuni e l'Agenzia del
territorio  cooperano, secondo modalita' da definirsi anche a livello
locale,  per l'allineamento delle informazioni presenti negli archivi
catastali  con quelli presenti negli archivi comunali ed afferenti ai
soggetti   intestatari   delle   unita'   immobiliari,   alle  unita'
immobiliari medesime e alla loro localizzazione, prioritariamente per
il   completamento,   l'aggiornamento   e  la  normalizzazione  della
toponomastica  e  per  il  completamento ed allineamento dei soggetti
intestatari catastali e dei relativi codici fiscali.
  4. L'allineamento  di cui al comma 3 e' conseguito dall'Agenzia del
territorio   attraverso   l'esame   degli  esiti  delle  elaborazioni
effettuate  dai  comuni  e  delle eventuali proposte di aggiornamento
puntuali  avanzate  dagli  stessi,  nonche' mediante l'incrocio con i
dati  degli  archivi  forniti  dai  Comuni.  Gli esiti delle suddette
elaborazioni  e proposte di aggiornamento, sono trasmessi dai Comuni,
su  richiesta  degli  Uffici provinciali dell'Agenzia, in conformita'
alle  specifiche  tecniche  di  cui all'allegato B. Per consentire un
processo  di  allineamento  automatizzabile  degli  archivi catastali
attraverso le informazioni disponibili negli archivi comunali, questi
ultimi  sono  messi  dai  Comuni  a  disposizione, su richiesta degli
Uffici  provinciali  dell'Agenzia,  in  conformita'  alle  specifiche
tecniche  di  cui  all'allegato C.  Le  risultanze  dei  processi  di
allineamento  alimentano  periodici  aggiornamenti dei dati di cui al
comma 1 da parte dell'Agenzia del territorio.
  5. Gli  Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio collaborano,
su  richiesta  dei  Comuni,  all'esame  delle  istanze presentate dai
contribuenti per la correzione di eventuali errori contenuti nei dati
messi  a  disposizione  ai  sensi  del  comma 1.  I Comuni segnalano,
attraverso   le   modalita'  indicate  nell'allegato B,  le  predette
istanze.  Gli  Uffici,  previa  acquisizione delle istanze stesse, ne
verificano  i contenuti e, ove ne ricorrano i presupposti, aggiornano
i  dati catastali. Gli esiti sono comunicati al Comune in conformita'
alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato B.
  6. L'utilizzo   di   tutti   i   dati  e  le  informazioni  forniti
dall'Agenzia  del  territorio  ai Comuni o dai Comuni all'Agenzia del
territorio, e' consentito ai soli fini istituzionali.
    Roma, 9 agosto 2005
                               p. Il direttore dell'Agenzia: Molinari