L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del
28 luglio 2005;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare,
l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita':
istituzione  delle  autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989,
relativa  al  coordinamento  di determinate disposizioni legislative,
regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti
l'esercizio   delle   attivita'  televisive,  come  modificata  dalla
direttiva  del  parlamento  europeo  e  del  Consiglio  96/37/CE  del
30 giugno 1997;
  Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n. 223, recante « Disciplina del
sistema    radiotelevisivo   pubblico   e   privato»   e   successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione
della  Convenzione  europea  sulla  televisione transfrontaliera, con
annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
  Visto   il   decreto-legge   19 ottobre   1992,   n.  408,  recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di pubblicita' radiotelevisiva»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
9 dicembre   1993,   n.  581,  recante  «Regolamento  in  materia  di
sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico»;
  Visto   il   decreto-legge   27 agosto   1993,   n.   323,  recante
«Provvedimenti  urgenti  in materia radiotelevisiva», convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  Visto   il   decreto-legge   23 ottobre   1996,   n.  545,  recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva»,   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge
23 dicembre 1996, n. 650;
  Vista  la  legge  30 aprile  1998, n. 122, recante «Differimento di
termini  previsti  dalla  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  relativi
all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie
televisive»;
  Visto  il  decreto-legge  30 gennaio  1999,  n. 15, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   29 marzo   1999,   n.   78,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza
televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14 gennaio   2000,   n.  5,  recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale»;
  Vista  la  legge  7 giugno  2000, n. 150, recante «Disciplina delle
attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche
amministrazioni»;
  Vista  la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee legge comunitaria 2000»;
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in  materia  di  assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione»;
  Vista la delibera n. 583/01/CSP del 26 luglio 2001, con la quale e'
stato   adottato   il   regolamento   in   materia   di   pubblicita'
radiotelevisiva e televendite;
  Vista  la  delibera  n.  250/04/CSP del 6 ottobre 2004 con la quale
sono   state   apportate  modifiche  al  regolamento  in  materia  di
pubblicita'  radiotelevisiva  e  televendite, di cui alla delibera n.
583/01/CSP;
  Vista  la delibera n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 con la quale sono
state  apportate  modifiche  al regolamento in materia di pubblicita'
radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 583/01/CSP;
  Vista  la  comunicazione  interpretativa  della Commissione europea
(2004/C102/02)  del  28 aprile  2004, relativa a taluni aspetti delle
disposizioni della direttiva «Televisione senza frontiere riguardanti
la pubblicita' televisiva»;
  Vista  la  lettera  della  Commissione  europea  C  (2005) 2904 del
20 luglio   2005,  avente  ad  oggetto  la  procedura  di  infrazione
2005/2240  ex  art.  226  Trattato  CE:  annunci  pubblicitari  nella
trasmissione  televisiva  di eventi sportivi (minispot), con la quale
la   predetta  Commissione,  nel  comunicare  che  le  modifiche  del
regolamento  in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite,
introdotte  dalla  citata  delibera  n. 250/04/CSP, sembrano conformi
alla comunicazione interpretativa del 28 aprile 2004, secondo cui gli
spot  devono  essere consentiti solo quando il tempo regolamentare di
gioco  debba  essere  recuperato,  evidenzia  tuttavia come la prassi
riguardante  i  minispot  non  sia  cambiata e gli incontri di calcio
continuino   ad   essere   interrotti  dall'inserimento  di  messaggi
pubblicitari  in  occasione  di momenti che non comportano arresti di
gioco   ai   sensi   dell'art.   11,  paragrafo  2,  della  direttiva
«Televisione senza frontiere»;
  Considerato  che,  secondo  la  Commissione  europea, tale condotta
comporta il venir meno agli obblighi stabiliti dalla citata direttiva
«Televisione senza frontiere» da parte dello Stato italiano;
  Ravvisata   l'esigenza   di   indirizzare,  come  da  provvedimento
deliberato  in  data odierna, apposita direttiva ai competenti uffici
dell'Autorita'  affinche' vigilino in maniera piu' assidua e puntuale
sull'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento degli
spot  pubblicitari  e  di  televendita  nella  trasmissione di eventi
sportivi,  e  promuovano procedimenti sanzionatori in tutti i casi in
cui si ravvisi la violazione delle predette norme ;
  Ritenuta la necessita', al fine di salvaguardare l'effettivita' del
principio  di cui all'art. 3, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n.
122  (a  sua  volta  conforme  all'art. 10, paragrafo 2, della citata
direttiva  89/552/CEE,  come  modificata  dalla  direttiva 97/36/CE),
secondo   il   quale  la  pubblicita'  isolata  deve  costituire  una
eccezione,  di  integrare  il  regolamento  in materia di pubblicita'
radiotelevisiva  e  televendite, come modificato dalle delibere sopra
citate,  fissando  il  numero  massimo  di  spot  pubblicitari  e  di
televendita  isolati suscettibili di essere inseriti nelle partite di
calcio;
  Ritenuto  che  tale  prescrizione, in ragione della sua univocita',
contribuira'  ad  assicurare  una  maggiore  linearita' e continuita'
all'azione di vigilanza e repressione in materia;
  Udita  la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatori ai
sensi  dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  L'Autorita'  adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b),
n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al regolamento
concernente la pubblicita' radiotelevisiva e le televendite riportate
nell'allegato  A  alla  presente  delibera,  che ne costituisce parte
integrante ed essenziale.
  2.  Le  modifiche  introdotte  con  la presente delibera entrano in
vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 luglio 2005
                                              Il presidente: Calabro'