L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 29 luglio 2005
  Visti:
    la  Direttiva  2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
    la  legge  n.  14 novembre  1995,  n.  481  (di seguito: legge n.
481/1995);
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/2003);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la legge 18 aprile 2005, n. 62;
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000);
    il  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive 25 giugno
2004;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/2001 e sue successive
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/2001);
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/2001;
    la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/2002 e sue
successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n.
137/2002);
    le  deliberazioni  dell'Autorita'  1° luglio  2003,  n. 75/2003 e
12 dicembre 2003, n. 144/2003;
    la deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2005, n. 53/2005;
    la  segnalazione  dell'Autorita'  al  Parlamento  e al Governo in
materia  di  terzieta'  della  rete  nazionale,  degli stoccaggi e di
sviluppo  concorrenziale  del mercato del gas naturale del 27 gennaio
2005;
    il  documento per la consultazione «Criteri per la determinazione
delle  tariffe  per  l'attivita'  di trasporto di gas naturale per il
secondo  periodo  di  regolazione»  del  2 maggio  2005  (di seguito:
documento per la consultazione 2 maggio 2005).
  Considerato  che, nel documento per la consultazione 2 maggio 2005,
l'Autorita', ai fini della determinazione della disciplina tariffaria
per  il secondo periodo di regolazione, ha prospettato tra l'altro la
necessita' di:
    prevedere  un  periodo di regolazione della durata di tre anni al
fine   di   allineare   la   revisione  della  disciplina  tariffaria
dell'attivita'  di trasporto a quella dell'attivita' di distribuzione
del  gas e delineare criteri coerenti con l'aggregazione territoriale
che  sara'  adottata  a  partire  dal prossimo periodo di regolazione
dell'attivita' di distribuzione;
    confermare  anche  per  il secondo periodo di regolazione criteri
tariffari   che   non   penalizzino  le  aree  con  minori  dotazioni
infrastrutturali,  ed  in  particolare  le  aree del Mezzogiorno, nel
rispetto  dei  vincoli  normativi  imposti dal decreto legislativo n.
164/2000;
    prevedere,  al fine di incrementare la flessibilita' del sistema,
anche  alla  luce  dell'esperienza  registrata  durante il periodo di
emergenza  climatica  del marzo  2005,  l'introduzione  di  incentivi
all'utilizzo di servizi di trasporto interrompibili;
    incentivare i nuovi investimenti per assicurare lo sviluppo delle
infrastrutture   di   trasporto   nazionali,   coordinato  anche  con
infrastrutture di interconnessione su linee strategiche per il nostro
Paese,  per  garantire  un offerta di capacita' che assicuri adeguati
margini  rispetto  alla  esigenza  di  sviluppo  della  domanda e per
favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno;
    individuare   un   corrispettivo   specifico   per   i  punti  di
esportazione  in  relazione  al punto fisico di uscita, differenziato
dal   corrispettivo   di   uscita  dell'area  nella  quale  si  trova
fisicamente  il punto per l'esportazione del gas, per il trasporto di
transito sulla rete nazionale di gasdotti;
    definire   criteri   che   comportino   il   piu'   possibile  la
determinazione ex-ante delle posizioni di costo degli utenti.
  Considerato  che,  nell'ambito della consultazione, le osservazioni
pervenute hanno evidenziato, le seguenti esigenze:
    mantenere la durata del periodo di regolazione del trasporto pari
a  quattro anni, in modo da renderlo coerente con la programmazione e
la    realizzazione    degli    investimenti   caratteristici   delle
infrastrutture di trasporto;
    introdurre  elementi di degressivita' tariffaria, con riferimento
alle  caratteristiche di prelievo del punto di riconsegna, garantendo
al contempo l'equita' del sistema e la non penalizzazione dei servizi
di trasporto nei punti di riconsegna di minori dimensioni;
    incentivare   lo   sviluppo  di  un  mercato  interrompibile  con
riferimento  alla  Procedura  di  emergenza  di  cui  al  decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive  25 giugno  2004  (di seguito:
Procedura di emergenza climatica);
    riconoscere  incrementi  del  tasso  di  remunerazione  dei nuovi
investimenti  destinati  alla  realizzazione  di  nuova  capacita' di
trasporto  superiori  a quelli relativi a investimenti destinati alla
sicurezza  del  sistema  e per un arco temporale maggiore rispetto al
periodo regolatorio;
    considerare,  relativamente  agli  investimenti  diretti in nuove
infrastrutture  di interconnessione o finalizzati a rendere operative
nuove   infrastrutture   di   importazione   ed  esportazione,  oltre
all'incremento   del   tasso  di  remunerazione,  i  costi  operativi
incrementali;
    individuare   un   corrispettivo   specifico   per   i  punti  di
esportazione  in relazione al punto fisico di uscita e valorizzare il
costo  di  trasporto  in  controflusso  in misura ridotta rispetto al
costo  di  trasporto  in flusso, tenuto conto dei costi legati a tali
tratte, stimabili pari al 14% del costo di trasporto in flusso;
    mantenere  l'applicazione  del corrispettivo fisso del trasporto,
determinato  con riferimento alle attivita' di rilevazione e gestione
dei  dati  di  misura, modificandone la sua articolazione in modo che
vengano rimosse eventuali limitazioni allo sviluppo della concorrenza
nel mercato della vendita a clienti finali;
    mantenere    l'applicazione   annua   del   fattore   correttivo,
apportandone opportune modifiche in modo tale che venga garantita una
maggiore stabilita' tariffaria nel corso del periodo di regolazione;
    prevedere  la  definizione di un corrispettivo per il servizio di
pressione  relativo  alla  fornitura  di  una prestazione superiore a
quella  standard  definita  nel  codice  di  rete e la definizione di
corrispettivi  da  applicare  ai punti di entrata e uscita della rete
nazionale interconnessi con gli stoccaggi.
  Considerato   che   la   deliberazione  n.  137/2002  rimanda  alle
disposizioni  della  deliberazione  n.  120/2001  e  prevede  che  il
conferimento   della   capacita'  di  trasporto  continua  annuale  e
pluriennale,  e  della  capacita'  di  trasporto  interrompibile, sia
effettuato  entro  il  1°  di  settembre; e che le relative richieste
siano presentate entro il 1° di agosto.
  Ritenuto che sia necessario:
    prevedere  un periodo di regolazione di durata di quattro anni al
fine  di  minimizzare gli elementi di incertezza e instabilita' anche
in  relazione  al  notevole sviluppo previsto per gli investimenti in
nuove infrastrutture;
    mantenere un corrispettivo di trasporto regionale indifferenziato
per  area,  al  fine  di non penalizzare le aree del Paese con minori
dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno
e prevedere la definizione di un corrispettivo di trasporto regionale
unico a livello nazionale a partire dall'anno termico 2006-2007;
    mantenere  corrispettivi  tariffari  non  degressivi in quanto, a
fronte  di esigui benefici, vista la limitata incidenza del costo del
trasporto  sulle  condizioni economiche di fornitura, comporterebbero
implicazioni    fortemente   negative   sull'equita'   del   sistema,
rafforzando   il   vantaggio  di  costo  dell'operatore  dominante  o
conducendo  a  una  penalizzazione  dei punti di riconsegna di minori
dimensioni;
    prevedere   l'offerta   di  un  servizio  di  trasporto  di  tipo
interrompibile  nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti
e   incentivare   l'utilizzo   di  contratti  di  fornitura  di  tipo
interrompibile   da  parte  delle  grandi  utenze,  incrementando  la
flessibilita'  del sistema anche ai fini della sicurezza dello stesso
nei  casi  di  emergenza  climatica,  nonche' vigilare sulla corretta
applicazione  degli obblighi di interruzione disposti dalla Procedura
di emergenza climatica;
    prevedere  una  disciplina  tariffaria  che incentivi lo sviluppo
delle  infrastrutture  di trasporto e determini condizioni favorevoli
alla   concorrenza   nel   mercato   interno,  incentivando  i  nuovi
investimenti,  anche  in corso d'opera, mediante il riconoscimento di
una  componente  di  ricavo  addizionale,  calcolata come somma della
quota  di  ammortamento relativo a tali investimenti e della quota di
remunerazione  del  valore  dei  medesimi,  riconoscendo  un tasso di
remunerazione  maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale
esistente  al  termine dell'esercizio 2004 e per una durata superiore
al  periodo  di  regolazione  in  funzione delle diverse tipologie di
investimento;
    prevedere  il  riconoscimento  dei  costi  operativi incrementali
conseguenti   la  realizzazione  di  investimenti  diretti  in  nuove
infrastrutture  di interconnessione o finalizzati a rendere operative
nuove  infrastrutture  di  importazione  ed  esportazione, ove questi
possano  compromettere  l'equilibrio  economico  e  finanziario della
societa' di trasporto;
    individuare corrispettivi specifici per i punti di esportazione e
valorizzare  il  costo di trasporto in controflusso in misura pari al
14%  del  costo  di  trasporto  in  flusso  ai  fini  di  una miglior
caratterizzazione del costo del servizio di trasporto;
    prevedere la definizione a partire dall'anno termico 2006-2007 di
un  corrispettivo  per  l'attivita' di misura e transitoriamente, per
l'anno  termico  2005-  2006, non prevedere alcun corrispettivo fisso
del  trasporto  al  fine di rimuovere limitazioni allo sviluppo della
concorrenza  nel  mercato  della vendita a clienti finali ed elementi
che  non  permettono la determinazione ex-ante del costo del servizio
di trasporto;
    garantire una maggior stabilita' tariffaria durante il periodo di
regolazione,  rivedendo  il  meccanismo  di  conguaglio, ripartendone
l'ammontare  su  piu'  anni termici nel caso in cui vengano calcolati
fattori  correttivi superiori ad una determinata soglia dei ricavi di
riferimento;
    effettuare  approfondimenti  circa  l'opportunita' di definire un
corrispettivo per il servizio di pressione relativo alla fornitura di
una  prestazione  superiore  a quella standard definita nel codice di
rete;
    rimandare    alla    revisione    della   disciplina   tariffaria
dell'attivita'  di  stoccaggio  la  valutazione  sull'opportunita' di
definire  corrispettivi  di  entrata  e  uscita  della rete nazionale
interconnessa con gli stoccaggi.
  Ritenuto che sia necessario:
    applicare,    per   la   determinazione   dei   costi   operativi
riconosciuti,  il  criterio  del  profit  sharing,  riconoscendo alle
imprese la meta' degli ulteriori recuperi di produttivita' realizzati
in  eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione
n.  120/2001,  tenuto  conto  dei  costi operativi riconosciuti per i
nuovi  investimenti  effettuati  nel  primo  periodo  di regolazione,
remunerati nella misura dell'1,2% attraverso i ricavi di capacily;
    mantenere il meccanismo di riconoscimento dei costi sostenuti per
la compressione e le perdite di rete e per il bilanciamento operativo
della rete introdotto dalla deliberazione n. 120/2001;
    applicare  il  recupero di produttivita' alle sole componenti del
vincolo  relative  ai  costi di gestione e alla quota ammortamento in
analogia  a  quanto  indicato dalla legge n. 290/2003 sottoponendo la
quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del
capitale  investito  netto  ad  un  aggiornamento  mediante ricalcolo
annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto;
    mantenere  una ripartizione iniziale dei ricavi tra le componenti
capacity e commodity rispettivamente pari al 70 e al 30 per cento;
    confermare il modello tariffario entry-exit per la determinazione
dei corrispettivi di capacita' sulla rete nazionale di gasdotti;
    individuare corrispettivi specifici di uscita per il trasporto di
transito  del  gas  sulla rete nazionale di gasdotti, confermando per
tali  trasporti  l'applicazione  di  corrispettivi  variabili ridotti
riferiti alla sola rete nazionale di gasdotti;
    migliorare  la  flessibilita'  nell'offerta  di  servizi da parte
delle  imprese di trasporto introducendo, a partire dall'anno termico
2006-2007,  conferimenti  e  tariffe  nei punti di entrata della rete
nazionale   di   gasdotti  interconnessi  con  l'estero  per  periodi
inferiori all'anno.
  Ritenuto che sia necessario modificare la deliberazione n. 137/2002
laddove  rimanda  e  richiama  le disposizioni della deliberazione n.
120/2001  e  prorogare  relativamente  all'anno  termico 2005-2006, i
termini  per  il  conferimento delle capacita' di trasporto nonche' i
termini    per    la    presentazione   delle   relative   richieste,
congruentemente  con  i  termini  per la presentazione delle proposte
tariffarie  da  parte  delle  imprese  di  trasporto  disposti per il
medesimo anno termico
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  23 maggio  2000, n. 164, (di
seguito: decreto legislativo n. 164/2000), le definizioni di cui alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
17 luglio  2002 n. 137/2002 (di seguito deliberazione n. 137/02) e le
seguenti definizioni:
    a) anno termico e' il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di
ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
    b) attivita'  di  trasporto  e'  il  servizio  di  trasporto e di
dispacciamento  di  gas  naturale  o  anche  solo di trasporto di gas
naturale  svolto  attraverso  reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di
coltivazione e le reti di distribuzione;
    c) Autorita'  e'  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
    d) conferimento  e'  l'esito del processo di impegno di capacita'
di  trasporto  che individua la quantita' massima di gas, che ciascun
utente  puo'  immettere  nella  rete o prelevare dalla rete, espressa
come volume giornaliero misurato alle condizioni standard;
    e) impresa  di  trasporto  e' l'impresa che svolge l'attivita' di
trasporto;
    f) impresa  maggiore  e'  l'impresa che, avendo la disponibilita'
della  rete  nazionale  di  gasdotti, svolge l'attivita' di trasporto
sulla maggior parte della medesima;
    g) periodo  di  avviamento di un punto di riconsegna che alimenta
un  impianto  per  la  produzione  di  energia elettrica direttamente
connesso  alla  rete  di  trasporto  e'  il  periodo di 9 (nove) mesi
successivo alla data di disponibilita' della capacita' di trasporto a
seguito  di  realizzazione  di  un  nuovo  punto  di  riconsegna o di
potenziamento  superiore  al  10%  della  capacita'  di  un  punto di
riconsegna esistente;
    h) periodo di avviamento di un punto di entrata interconnesso con
l'estero  o  con  terminali  di Gnl e' il periodo di 16 (sedici) mesi
successivo alla data di disponibilita' della capacita' di trasporto a
seguito di realizzazione di un nuovo punto di entrata;
    i)  periodo  di  regolazione  e'  il periodo intercorrente tra il
1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2009;
    j) periodo  di  punta e' il periodo di 6 (sei) mesi intercorrente
tra il 1° novembre e il 30 aprile di ciascun anno;
    k) periodo   fuori   punta   e'   il  periodo  di  6  (sei)  mesi
intercorrente tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ciascun anno;
    1) procedura di emergenza climatica e' la «Procedura di emergenza
per  fronteggiare  la  mancanza  di  copertura  del fabbisogno di gas
naturale  in  caso  di  eventi  climatici  sfavorevoli» approvata con
decreto del Ministro delle attivita' produttive 25 giugno 2005;
    m) punta  dei  consumi  e' la media dei tre giorni consecutivi di
maggior consumo nel corso dell'anno termico;
    n) punto  di  consegna  e'  il  punto fisico delle reti nel quale
avviene  l'affidamento in custodia del gas dall'utente all'impresa di
trasporto;
    o) punto   di   riconsegna  e'  il  punto  fisico  delle  reti  o
l'aggregato  locale  di  punti  fisici  tra  loro  connessi nel quale
avviene  l'affidamento  in custodia del gas dall'impresa di trasporto
all'utente e la misurazione del gas;
    p) punto  di  entrata  e' un punto di consegna, o un aggregato di
punti di consegna;
    q) punto  di  uscita e' un punto virtuale aggregato di piu' punti
fisici  di  interconnessione  tra  la rete nazionale di gasdotti e la
rete   regionale   di   gasdotti,   ovvero   un   punto   fisico   di
interconnessione  tra  la  rete nazionale di gasdotti e un sistema di
gasdotti estero;
    r) rete  nazionale  di  gasdotti e' la rete di trasporto definita
con  decreto  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  ai  sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000;
    s) reti  regionali di gasdotti sono le reti di gasdotti per mezzo
delle  quali viene svolta l'attivita' di trasporto ai sensi dell'art.
2,  comma 1, lettera ii) del decreto legislativo n. 164/2000, esclusa
la rete nazionale di gasdotti;
    t) rifacimento  di  un  impianto  per  la  produzione  di energia
elettrica  e'  l'intervento  su  un  impianto esistente finalizzato a
migliorare  le  prestazioni  energetiche  ed ambientali attraverso la
sostituzione,   il  ripotenziamento  o  la  totale  ricostruzione  di
componenti  che  nel  loro insieme rappresentano la maggior parte dei
costi  di  investimento sostenuti per la realizzazione di un impianto
nuovo di potenza equivalente;
    u) RA  e' il ricavo pari al costo riconosciuto per il servizio di
bilanciamento del sistema;
    v) RD  e' il ricavo derivante dall'applicazione dei corrispettivi
di disequilibrio;
    w) RNI e' il ricavo addizionale relativo ai nuovi investimenti;
    x) RSC   N   e'   il   ricavo   derivante  dall'applicazione  dei
corrispettivi di scostamento nei punti di entrata e uscita della rete
nazionale di gasdotti;
    y) RSC   R   e'   il   ricavo   derivante  dall'applicazione  dei
corrispettivi  di  scostamento  nei  punti  di  riconsegna della rete
regionale di gasdotti;
    z) RT e' il ricavo di riferimento per l'attivita' di trasporto;
    aa)  RT  E e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita' di
trasporto di gas naturale, attribuita all'energia associata ai volumi
trasportati;
    bb)  RT  M e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita' di
misura;
    cc)  RT  N e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita' di
trasporto   di   gas  naturale  sulla  rete  nazionale  di  gasdotti,
attribuita  alla  capacita' di trasporto conferita su tale rete ed e'
data dalla somma delle componenti RT N «capitale», RT N «co+amm»;
    dd)RT  N «capitale» e' la quota di ricavo della rete nazionale di
gasdotti riconducibile al capitale investito riconosciuto;
    ee)RT  N «co+amm»  e'  la quota di ricavo della rete nazionale di
gasdotti  riconducibile  ai costi operativi e alla quota ammortamento
riconosciuta;
    ff)  RT  «NP»  e'  la  quota  parte  dei ricavi relativa ai nuovi
investimenti  finalizzati  all'attivita' di trasporto di gas naturale
sulla  rete  nazionale  di  gasdotti,  attribuita  alla  capacita' di
trasporto conferita su tale rete;
    gg)RT  R  e'  la quota parte dei ricavi relativa all'attivita' di
trasporto   di   gas  naturale  sulla  rete  regionale  di  gasdotti,
attribuita alla capacita' di trasporto conferita di tali reti rete ed
e' data dalla somma delle componenti RT N «capitale», RT R «co+amm»;
    hh)  RT R «capitale»e' la quota di ricavo della rete regionale di
gasdotti riconducibile al capitale investito riconosciuto;
    ii)  RT  R «co+amm»e'  la quota di ricavo della rete regionale di
gasdotti  riconducibile  ai costi operativi e alla quota ammortamento
riconosciuta;
    jj)  RT  «RP»  e'  la  quota  parte  dei ricavi relativa ai nuovi
investimenti  finalizzati alle attivita' di trasporto di gas naturale
sulle  reti  regionali  di  gasdotti,  attribuita  alla  capacita' di
trasporto conferita su tali reti;
    kk)  utente  e'  l'utilizzatore  del  sistema  gas  che  acquista
capacita' di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.