IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  delle infrastrutture e dei
trasporti,  a  decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi ispirandosi al diritto
comunitario;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del
23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi
di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che  modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
21 settembre  2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che, da
ultimo,    modifica    la   direttiva   70/156/CEE   concernente   il
ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri  relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato
nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  292  del
14 dicembre 2004;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30
marzo  1994,  di  attuazione  della direttiva 92/23/CEE del Consiglio
relativa  ai  pneumatici  dei  veicoli  a  motore e dei loro rimorchi
nonche'  al loro montaggio, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
27 febbraio  2002,  di  recepimento  della  direttiva  2001/43/CE del
Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  che  modifica  la  direttiva
92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e
dei  loro  rimorchi  nonche'  al  loro  montaggio,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002;
  Vista  la  direttiva  2005/11/CE  della Commissione del 16 febbraio
2005  che  modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva
92/23/CE  del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e
dei  loro  rimorchi  nonche'  al  loro  montaggio,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 46 del 17 febbraio 2005;
                               Adotta
                        il seguente decreto:
      (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione
30 marzo  1994,  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei trasporti 27 febbraio 2002, e' modificato come
segue:
    a) il punto 1.3. dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.3. Le autorita' responsabili dell'omologazione possono ammettere
i  laboratori  dei costruttori di pneumatici come laboratori di prova
autorizzati  a  norma  dell'art.  14,  paragrafo  1,  della direttiva
70/156/CEE.».