Ai  sensi  dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
comunica  che i prodotti denominati: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar
Bang n. 7», riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti
ai  sensi  del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (Gazzetta Ufficiale
n.  120  del  10 maggio  1973),  rispettivamente con provvedimenti n.
559/C.7824-XV.J(1650)   e   n.  559/C.5634-XV.J(1920)  del  Ministero
dell'interno,  notificati  in  data 5 luglio 1999 alla ditta Firestar
S.r.l.,  nella  persona  del  sig. Bertolo Ivano quale amministratore
della  ditta,  sono  stati  sottoposti  al  riesame della Commissione
consultiva  centrale  per  il  controllo delle armi - per le funzioni
consultive  in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, insieme
alle  memorie  fatte  pervenire  in  data  11  maggio  2005  da parte
dell'interessato, nella seduta n. 11/05E del 17 maggio 2005.
    La  predetta  Commissione consultiva, ha concluso su ciascuno dei
due prodotti come segue:
      per  il  «Firestar  bang 7»: «... atteso che il quantitativo di
miscela  ad  effetto  di  scoppio  (0'9)g  e' comparabile col massimo
ammesso per la V cat. Gruppo C(1g). Si esprime pertanto il parere che
l'artifizio debba essere classificato nella V cat. gruppo C»;
      per  il«Firestar  bang  2»:  «...  non  si puo' procedere ad un
riconoscimento  a  causa  di  una  eccessiva brevita' del ritardo tra
l'accensione e l'attivazione della carica ad effetto "crepitio"».
    L'Ufficio  competente, tenuto conto che si tratta di artifizi con
effetti   di   scoppio,   condividendo  il  parere  della  competente
Commissione  e ritenendo che sussistano ragioni di pubblico interesse
che  impongono  un  sollecito  intervento,  provvedera',  decorsi  il
termine  di  dieci  giorni  entro  il  quale  ogni interessato potra'
presentare  eventuali  osservazioni  o documenti nelle forme previste
dalla   legge   n.   241/1990,   ad   emettere  un  provvedimento  di
riclassificazione  nella V cat. Gruppo «C» per l'artificio denominato
«Firestar   bang   7»   e   di   annullamento  del  provvedimento  di
classificazione   ex   decreto  ministeriale  4 aprile  1973  per  il
«Firestar bang 2».
    Con  i  predetti  provvedimenti, fermo il divieto di importazione
e/o  produzione  dell'artifizio  «Firestar  bang 2», saranno adottati
tutti quelli conseguenti a tutela dell'incolumita' pubblica.
    L'Ufficio  competente  presso  il  quale gli interessati potranno
prendere  visione  degli  atti  e,  nei  dieci  giorni di sospensione
successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, far pervenire
documentazione o memorie, e' il Ministero dell'interno - Dipartimento
di  P.S.  -  Ufficio per l'Amministrazione generale - Ufficio per gli
affari  della  polizia  amministrativa  e  sociale  -  Area  armi  ed
esplosivi, via Cesare Balbo, 39 - Roma.