IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Brindisi
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  l'autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il
potere  di  disporre  lo  scioglimento di societa' cooperative che si
trovano    nelle    condizioni    indicate    nel    suddetto    art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   Autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  che  ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  Uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
societa' cooperative;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del lavoro - Direzione generale
della  cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle direzioni
provinciali  del  lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza nomina del commissario liquidatore;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  recante  disposizioni  in  materia  di  procedure di
scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  recante  i  limiti  entro  i quali poter disporre lo
scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari
liquidatori;
  Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  eseguiti nei
confronti della societa' cooperativa appresso indicata da cui risulta
che  la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art.
2545-septiesdecies;   in   particolare   dall'esame  del  verbale  di
revisione   si   rileva   la   proposta   di  scioglimento  per  atto
dell'autorita'  senza nomina del commissario liquidatore, e pertanto,
stante  l'impossibilita'  di  procedere al recupero del contributo di
ispezione  ordinaria  in  conformita' degli orientamenti espressi dal
Ministero  con  le  note  n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del
17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;
  Visto  il parere del Comitato centrale per le cooperative presso il
Ministero  delle  attivita' produttive di cui all'art. 18 della legge
17 febbraio  1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003 e
considerato,  pertanto  che  l'ultimo  bilancio  presentato risale al
31 dicembre 1992;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «Trozzola»  a  r.l. con sede in Brindisi
posiz.  n. 2791 costituita per rogito notaio dott. Eugenio Travaglini
in  data  14 ottobre  1988  rep.  n.  280 registro imprese n. 5413 e'
sciolta per atto d'autorita' senza nomina del liquidatore.
    Brindisi, 11 agosto 2005
                                  Il direttore provinciale: Marseglia