L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 27 luglio 2005
  Visti:
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
    la delibera dell'Autorita' 18 dicembre 1998, n. 154/98;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre  2000, n. 237/00 e
successive modifiche e integrazioni;
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
    la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03;
    la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 70/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04;
    la  deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 (di
seguito: deliberazione n. 168/2004);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre 2004, n. 170/04 e
successive modifiche ed integrazioni;
    il  documento  per  la  consultazione  20 dicembre  2004  recante
regolazione  dei  meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del
servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale  (di seguito: secondo
documento per la consultazione);
    il   documento   per   la  consultazione  2 maggio  2005  recante
regolazione  degli obblighi di registrazione e di tempestivita' nella
trasmissione  ai  distributori  delle  richieste  di  prestazioni dei
clienti finali per i venditori di gas naturale e di energia elettrica
(di seguito: terzo documento per la consultazione).
  Considerato che:
    l'art.  2,  comma 19, lettera a), della legge n. 481/1995 prevede
che  i  parametri  che  l'Autorita' fissa per la determinazione della
tariffa  con il metodo del pricecap, inteso come limite massimo della
variazione  di  prezzo  vincolata per un periodo pluriennale, tengano
conto anche di altri elementi tra i quali il recupero di qualita' del
servizio  rispetto  a  standard  prefissati  per  un  periodo  almeno
triennale;
    a  seguito  della  richiesta  dei  distributori  di  gas  e delle
relative  associazioni di categoria, in attuazione di quanto disposto
con  la  deliberazione n. 168/2004, mediante il secondo documento per
la  consultazione  l'Autorita'  ha  formulato  proposte  su possibili
meccanismi  incentivanti  i  recuperi  di  sicurezza  del servizio di
distribuzione del gas naturale;
    mediante  il  terzo documento per la consultazione l'Autorita' ha
formulato   proposte  su  possibili  integrazioni  agli  obblighi  di
registrazione  e  di tempestivita' nella trasmissione ai distributori
delle  richieste di prestazioni dei clienti finali per i venditori di
gas naturale e di energia elettrica.
  Considerato  che,  con  riferimento  al  secondo  documento  per la
consultazione,   le   osservazioni   presentate  dai  soggetti  hanno
evidenziato:
    una   significativa   differenziazione   ed  articolazione  delle
proposte  in  tema  di  incentivi  per recuperi della sicurezza nella
distribuzione di gas naturale tale da suggerire una ulteriore fase di
approfondimento e confronto con i distributori e le loro associazioni
di  categoria  al fine di pervenire all'individuazione delle migliori
soluzioni;
    l'importanza  ai  fini  della  sicurezza  nella  gestione  di  un
impianto  di  distribuzione dello stato di consistenza di un impianto
purche'  lo  stesso sia completo della data di posa di ogni tratto di
rete di cui si compone l'impianto di distribuzione;
    l'opportunita'  di  posticipare  di  tre  mesi  la  data di invio
annuale all'Autorita' da parte del Comitato italiano gas (di seguito:
Cig)  dei  dati relativi agli incidenti da gas, stante la difficolta'
di  disporre  di  tutte  le  informazioni  necessarie  entro  la data
prevista  dal  Testo  integrato  delle  disposizioni  in  materia  di
qualita'  dei  servizi  di  distribuzione,  misura  e vendita del gas
approvato  con  la  deliberazione  n.  168/2004  (di  seguito:  Testo
integrato della qualita' dei servizi gas);
    una   convergenza   su   aspetti  particolari,  non  strettamente
attinenti  con  il  sistema di incentivi di cui al precedente alinea,
quali,  ad  esempio,  la  necessita' di riformulare la definizione di
emergenza  oppure l'opportunita' di standardizzazione delle modalita'
di  calcolo  delle  grandezze  relative  agli indicatori di sicurezza
oppure,   ancora,   la  necessita'  di  stabilire  che  sia  solo  il
distributore  a  realizzare  e  gestire  gli  allacciamenti  su suolo
pubblico.
  Considerato  che,  con  riferimento  al  tema della sicurezza, sono
pervenute all'Autorita' segnalazioni relative ad alcuni aspetti della
deliberazione n. 168/04 ed, in particolare:
    alla necessita' di introdurre disposizioni specifiche in merito:
      a) all'odorizzazione  del  gas  nei casi di alimentazione di un
impianto di distribuzione mediante carro bombolaio e di alimentazione
diretta da parte di un'impresa di trasporto di clienti finali civili;
      b) all'obbligo  del  distributore  di  adottare accorgimenti al
momento  dell'attivazione  della  fornitura  di  gas  finalizzati  ad
evitare rischi derivanti da dispersioni di gas;
    al  rischio  derivante  dalla  mancata comunicazione da parte del
distributore ai venditori interessati del numero di pronto intervento
e delle sue variazioni, con la conseguente indicazione errata di tale
numero nella bolletta del cliente finale;
    all'incertezza  sulla  ammissibilita'  o meno dell'utilizzo di un
numero di cellulare quale recapito telefonico di pronto intervento.
  Considerato   che,  con  riferimento  al  terzo  documento  per  la
consultazione,   le   osservazioni   presentate  dai  soggetti  hanno
evidenziato:
    la  condivisione di parte dei soggetti consultati delle finalita'
delle proposte contenute nel terzo documento per la consultazione ed,
in  particolare,  quella di accrescere la trasparenza nelle relazioni
tra  gli  operatori  e  di  definire  una  disciplina degli scambi di
comunicazioni  tra  gli stessi volta anche ad una maggiore tutela dei
clienti finali e dei venditori;
    la   preoccupazione   della   maggior   parte  delle  imprese  di
distribuzione  e  di  vendita  del  gas di appesantimenti burocratici
derivanti  dai  nuovi  obblighi  di  registrazione e di tempestivita'
proposti dall'Autorita';
    proposte  di  semplificazione  e razionalizzazione da parte degli
stessi  soggetti  di  cui al precedente alinea rispetto alla versione
preliminare del provvedimento messa in consultazione dall'Autorita';
    la   conferma   dell'esistenza  di  comportamenti  collusivi  tra
distributori  e  venditori  tra  di  loro collegati a discapito dello
sviluppo  della  concorrenza  ed in generale a svantaggio dei clienti
finali;
    l'opportunita' che siano dati tempi adeguati per i venditori ed i
distributori  per  l'adeguamento  dei  sistemi  informativi  e  delle
procedure aziendali.
  Ritenuto,  con  riferimento al sistema di incentivi per recuperi di
sicurezza  nella  distribuzione  di  gas  naturale, che sia opportuno
effettuare ulteriori approfondimenti con le associazioni di categoria
dei  distributori  di gas naturale che dovrebbero consentire comunque
l'emanazione  del  relativo  provvedimento  nei  minimi tempi tecnici
necessari.
  Ritenuto, con riferimento alla regolazione della sicurezza, che sia
opportuno  provvedere  alle  dovute  integrazioni  al testo integrato
della qualita' dei servizi gas in particolare in relazione:
    all'odorizzazione del gas nei casi di alimentazione della rete di
distribuzione  da  carro bombolaio e di fornitura diretta da parte di
una azienda di trasporto a clienti finali civili, stante l'importanza
dell'odorizzazione  del  gas  ai fini dell'utilizzo sicuro del gas da
parte di clienti finali civili;
    all'obbligo  di  utilizzare  solo  linee  telefoniche  fisse come
recapito  telefonico  per  il  pronto intervento, in quanto solo tale
tipologia   di   linea  risulta  conforme  a  quanto  gia'  stabilito
dall'Autorita'  con  la  deliberazione  n.  168/04 nonche' alle linee
guida   emanate   in   materia,   prevedendo  altresi'  l'obbligo  di
comunicazione   scritta   ai   venditori   interessati  dei  recapiti
telefonici di pronto intervento e delle loro variazioni;
    all'obbligo  del distributore di adottare accorgimenti al momento
dell'attivazione della fornitura di gas finalizzati ad evitare rischi
derivanti  da  dispersioni  di  gas,  obbligo peraltro gia' stabilito
dalla legislazione vigente in tema di sicurezza;
    all'obbligo   di  redazione  dello  stato  di  consistenza  degli
impianti  di  distribuzione per le reti posate o sostituite a partire
dal  1° gennaio  2006, data la sua rilevanza ai fini della conoscenza
dell'impianto di distribuzione e della sua gestione in sicurezza;
    ai  termini  di invio annuale dei dati relativi agli incidenti da
gas combustibile da parte del Cig all'Autorita', stante la necessita'
di accordare al Cig tempi adeguati per l'invio dei dati richiesti per
consentirne il completamento;
    agli  aspetti  particolari,  non  strettamente  attinenti  con il
sistema  di  incentivi  di  cui  al  precedente  alinea, sui quali la
consultazione ha evidenziato un elevato consenso.
  Ritenuto   altresi',   con   riferimento   al  terzo  documento  di
consultazione, che:
    sia  necessario  introdurre  le  integrazioni  agli  obblighi  di
registrazione  e  di tempestivita' nella trasmissione ai distributori
delle  richieste di prestazioni dei clienti finali per i venditori di
gas  naturale ai fini di una maggiore tutela dei clienti finali e dei
venditori;
    sia  opportuno  accogliere alcune proposte di semplificazione dei
nuovi  obblighi  di registrazione e di tempestivita', con riferimento
ai   dati   minimi   per   ritenere   completa   una   richiesta   di
preventivazione;
    sia  necessario  pervenire  ad un unico standard di comunicazione
delle  richieste  di  prestazioni dai venditori ai distributori e che
tale  standard  debba essere proposto di concerto tra le associazioni
dei distributori e dei venditori entro il 31 ottobre 2005;
    sia  necessario  posticipare  l'avvio delle nuove disposizioni in
tema di registrazione e tempestivita' di trasmissione delle richieste
da  parte dei venditori al 1° gennaio 2006 al fine di assicurare agli
esercenti  un  periodo  di  tempo  adeguato  per  l'attuazione  delle
modifiche ed integrazioni introdotte.
  Ritenuto  infine  necessario provvedere alla rettifica degli errori
materiali  riscontrati nel testo integrato della qualita' dei servizi
gas.
                              Delibera:
  1.  Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'allegato
A della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 168/04:
    a) all'art. 1 sono aggiunte le seguenti definizioni:
      «attivita'  di  trasporto»  e'  l'attivita'  di cui all'art. 2,
comma  1,  lettera  ii)  del  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n.
164/2000;
      impresa  di  trasporto»  e' l'impresa che svolge l'attivita' di
trasporto;
    «stato  di consistenza» e' l'insieme di documenti comprendente la
cartografia e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il
servizio  di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di
realizzazione  e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e
conservative;  in  particolare  per ogni tratto di rete dovra' essere
registrato aimeno:
      (I) l'anno di posa;
      (II) il materiale;
      (III) il diametro;»;
    b) all'art.   1  la  definizione  di  «periodo  di  subentro»  e'
sostituita dalla seguente definizione:
      «periodo  di subentro» e' l'intervallo di tempo compreso tra la
data  di  subentro da parte del nuovo distributore nella gestione del
servizio   di   distribuzione   e  il  31 dicembre  dell'anno  solare
successivo;  e'  altresi',  per il distributore uscente e nel caso di
cessione  della  gestione  in  corso  d'anno,  l'intervallo  di tempo
compreso  tra  l'inizio  dell'anno  e l'ultimo giorno di gestione del
servizio   di  distribuzione;  non  rientrano  nella  definizione  di
«periodo   di   subentro»  i  casi  di  cambio  di  ragione  sociale,
incorporazione o fusione di distributori;»;
    c) il comma 2.3 e' sostituito dal seguente comma:
      «2.3 Fatto salvo quanto indicato ai precedenti commi 2.1 e 2.2,
i  distributori  di  gas diversi dal gas naturale attuano la Parte II
del Testo integrato limitatamente all'art. 8, comma 8.8, all'art. 11,
commi 11.1 e 11.6, all'art. 27, all'art. 28 e all'art. 31.»;
    d) all'art. 2 e' aggiunto il seguente comma:
      «2.6 La Parte II del testo integrato si applica alle imprese di
trasporto  limitatamente  a  quanto  disposto  dal successivo art. 8,
comma 8.10»;
    e) ai  commi  4.1,  5.1, 6.1, 7.1, 8.3, 8.4, 19.1, 24.1 e 25.1 la
parola «troncamento» e' sostituita dalla parola «arrotondamento»;
    f) ai  commi  6.1  e  7.1 la parola «secondo» e' sostituita dalla
parola «terzo»;
    g) il titolo dell'art. 8 e' sostituito dal seguente titolo:
      «Odorizzazione del gas»;
    h) al  comma  8.1, dopo le parole «per metro cubo alle condizioni
standard  (mg/m3)»  sono  aggiunte le parole «ed arrotondata al terzo
decimale.»;
    i) al  comma  8.2,  le  parole «il codice del gruppo di riduzione
finale,  o  con  altro»  sono  sostituite dalle parole «il codice del
gruppo di riduzione finale»;
    j) all'art. 8 sono aggiunti i seguenti commi:
      «8.8  A  partire  dal  1° gennaio 2006 il distributore assicura
l'odorizzazione del gas mediante l'utilizzo di un odorizzante che sia
indicato nel Prospetto IX dell'Appendice D della norma UNI-Cig 7133;
      8.9 Nel caso di alimentazione della rete da carro bombolaio, il
distributore   ha   la   responsabilita'  di  garantire  che  il  gas
riconsegnato  sia  odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa
tecnica  vigente  e  dal precedente comma e che l'alimentazione della
rete  avvenga in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento
alla pressione di immissione;
      8.10 Nei casi in cui la riconsegna del gas a clienti finali non
venga  effettuata  attraverso  la  rete  di  distribuzione ma avvenga
direttamente  dalla  rete  di trasporto, l'impresa di trasporto ha la
responsabilita'  di  garantire che il gas riconseguato per usi civili
sia  odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa tecnica e dal
comma 8.8.»;
    k) alla  lettera  c)  del  comma 11.1 le parole «prima della loro
messa  in  esercizio»  sono  sostituite dalle parole «in modo che sia
disponibile all'atto della loro messa in esercizio»;
    l) al  comma  11.6  le  parole «dell'intera rete» sono sostituite
dalle  parole  «di  ogni tratto della rete almeno» ed il titolo della
Tabella  D  «Frequenza  con  cui  deve  essere effettuata l'ispezione
dell'intera   rete»   sono  sostituite  dalle  parole  «Frequenza  di
ispezione della rete»;
    m) all'art. 11 sono aggiunti i seguenti commi:
      «11.8  A  partire dal 1° gennaio 2006 il distributore e' tenuto
a:
        a) realizzare   e   gestire   ogni   tratto   di  rete  e  di
allacciamento che insista su suolo pubblico;
        b) predisporre  lo  stato di consistenza per ogni impianto di
distribuzione in relazione ai tratti di rete posata o sostituita;
      11.9  A partire dal 1° gennaio 2007 il distributore e' tenuto a
predisporre  per  ogni impianto di distribuzione il «Rapporto annuale
di   valutazione   dei   rischi   di  dispersioni  di  gas»  mediante
l'applicazione della metodologia definita dal Cig di cui all'art. 29,
comma 29.5.
      11.10  Il  distributore  e'  tenuto,  all'atto dell'attivazione
della  fornitura di gas ad un cliente finale, a mettere in atto tutti
gli  accorgimenti  necessari a verificare l'assenza di dispersioni di
gas.»;
    n) alla lettera b) del comma 26.1 le parole «recapiti telefonici»
sono sostituite dalle parole «recapiti telefonici con linea fissa»;
    o) la lettera c) del comma 26.1 e' sostituita dalla seguente:
      «c) e' tenuto a pubblicare sul proprio sito internet i recapiti
telefonici  per  il  servizio  di  pronto  intervento ed a comunicare
tempestivamente  in  forma  scritta  i  recapiti  stessi ed ogni loro
eventuale variazione ai venditori che svolgono l'attivita' di vendita
sul  suo  territorio per la dovuta informazione ai clienti finali; e'
tenuto  altresi'  a  comunicare  tempestivamente i recapiti stessi ed
ogni loro eventuale variazione all'Autorita' con le modalita' da essa
definite;»;
    p) il comma 27.1 e' sostituito dal seguente comma:
      «27.1   Ai   fini  dell'applicazione  del  Testo  integrato  si
definisce come emergenza un evento in grado di produrre effetti gravi
e/o  di  vaste  proporzioni per la sicurezza e per la continuita' del
servizio  di  distribuzione  e che provochi una o piu' delle seguenti
condizioni:
        a) fuori  servizio  non programmato di punti di consegna o di
punti di interconnessione;
        b) fuori  servizio  non  programmato di reti AP o MP o BP che
provochi  l'interruzione  senza  preavviso dell'erogazione del gas ad
uno o piu' clienti finali;
        c) dispersione   di  gas  con  interruzione  senza  preavviso
dell'erogazione del gas ad uno o piu' clienti finali;
        d) disservizio provocato da eccesso o difetto di pressione in
rete rispetto ai valori previsti dalle norme tecniche vigenti.
      Si  definisce  inoltre  emergenza qualunque evento che provochi
l'interruzione  senza preavviso dell'erogazione del gas ad almeno 250
clienti  finali  e  per  il  quale  l'erogazione  del  gas  non venga
riattivata  a  tutti i clienti finali coinvolti presenti entro 24 ore
dall'inizio  dell'interruzione, con esclusione dei clienti finali che
non    vengano   riattivati   all'atto   del   primo   tentativo   di
riattivazione.»;
    q) al  comma  28.5  le  parole  «31  marzo» sono sostituite dalle
parole «30 giugno»;
    r) al  comma  29.2 le parole «organismi tecnici competenti Atig e
Apce» sono sostituite dalle parole «organismi tecnici competenti Cig,
Atig e Apce»;
    s) la lettera d) del comma 30.4 e' sostituita dalla seguente:
      «d)  il  luogo  ove  e'  stata  localizzata  la dispersione con
adeguati riferimenti per la sua individuazione sulla cartografia o in
altro  modo  (per  esempio  con  il recapito, il codice del gruppo di
misura, o con altro), per assicurare la sua rintracciabilita';»;
    t) alla  lettera  f)  del  comma  30.9 le parole «per ciascuno di
essi» sono eliminate;
    u) alla  lettera  c)  del  comma 31.1 le parole «tre anni solari»
sono sostituite dalle parole «cinque anni solari»;
    v) al  comma  32.1  le parole «ad eccezione del numero di clienti
finali  allacciati ed alla lunghezza delle reti, suddivise in AP/MP e
BP,  con  riferimento  al  31 dicembre  dell'anno di riferimento e al
31 dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento»  sono
sostituite  dalle  parole  «ad eccezione del numero di clienti finali
allacciati, con riferimento al 31 dicembre dell'anno di riferimento e
al  31 dicembre  dell'anno precedente a quello di riferimento ed alla
lunghezza  delle  reti,  suddivise  in AP/MP e BP, con riferimento al
31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento»;
    w) alla  lettera  b)  del  comma 32.8 le parole «tempo effettivo»
sono sostituite dalle parole «tempo medio effettivo»;
    x) al  comma  34.2 le parole «le prestazioni regolate dalla Parte
III  del  Testo integrato esclusivamente tramite il proprio venditore
di gas, ad eccezione dei reclami scritti e delle richieste scritte di
informazioni»  sono  sostituite dalle parole «le prestazioni regolate
dalla  Parte  III  del Testo integrato e relative al contratto stesso
esclusivamente  tramite il proprio venditore di gas, ad eccezione dei
reclami scritti o delle richieste scritte di informazioni»;
    y) all'art. 34 sono aggiunti i seguenti commi:
      «34.4  Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 41, comma 41.2, il
venditore,  nel caso in cui debba inviare la richiesta di prestazione
ricevuta  dal cliente finale ad un distributore, invia tale richiesta
entro  tre  giorni  lavorativi dalla data di ricevimento; nel caso di
richieste  di preventivo, tale obbligo decorre dalla data in cui sono
pervenuti al venditore tutti i dati di cui al comma 36.7.
      34.5  Entro il 31 ottobre 2005 le associazioni di categoria dei
distributori  e  dei  venditori  definiscono una proposta di standard
nazionale  di trasmissione delle richieste di prestazione di qualita'
commerciale.»
    z) al  comma  35.1 le parole «di lavori di lavori semplici» e «di
lavori  di  lavori  complessi»  sono sostituite rispettivamente dalle
parole «di lavori semplici» e «di lavori complessi»;
    aa) al  comma 35.4, alla Tabella L, di cui al comma 51.2, ed alla
Tabella  T,  di  cui  al comma 63.1, le parole «a reclami scritti e a
richieste  scritte  di  informazioni» sono sostituite dalle parole «a
reclami scritti o a richieste scritte di informazioni»;
    bb) al  comma  36.1  le parole «della richiesta di preventivo del
cliente  e  la  data  di  comunicazione» sono sostituite dalle parole
«della  richiesta di preventivo del cliente, completa dei dati di cui
al successivo comma 36.7, e la data di comunicazione»;
    cc) la lettera f) del comma 36.2 e' sostituita dalla seguente:
      «f) limitatamente alle richieste di preventivo per l'esecuzione
di  lavori semplici, la quantificazione dell'indennizzo automatico in
caso  di  mancato  rispetto  del  livello specifico relativo al tempo
massimo  di  esecuzione  di  lavori  semplici,  per le cause indicate
all'art. 52, comma 52.1, lettera c);»;
    dd) all'art. 36 e' aggiunto il seguente comma:
      «36.7   Il   cliente   fornisce  all'esercente  all'atto  della
richiesta di preventivo almeno i seguenti dati:
        a) ubicazione del o dei punti di riconsegna del gas;
        b) dati  identificativi  del  cliente finale associato a tali
punti  nel solo caso in cui il preventivo venga richiesto dal cliente
finale o da un venditore per conto del cliente finale;
        c) potenzialita'   totale   prevista   degli   apparecchi  da
installare;
        d) categoria d'uso del gas;
        e) per  punti  di  riconsegna  con prelievi annui superiori a
200.000  metri  cubi standard, impegno giornaliero, espresso in metri
cubi standard/giorno, e prelievo annuo previsto.»;
    ee) la lettera b) del comma 43.7 e' sostituita dalla seguente:
      «b) "richiesta  di  verifica  del gruppo di misura pervenuta da
piu'  di  un  anno  solare  da  una precedente verifica del gruppo di
misura relativa allo stesso punto di riconsegna.»;
    ff) all'art. 48 e' aggiunto il seguente comma:
      «48.9 Il tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di
misura di cui all'art. 43 non comprende il tempo intercorrente tra la
data  dell'eventuale  invio  del  gruppo  di  misura  al  laboratorio
qualificato  e  la data di restituzione del gruppo di misura da parte
del laboratorio stesso»;
    gg) al  comma  55.3  le  parole  «Articolo 52, comma 52.1c)» sono
sostituite dalle parole «Articolo 52, comma 52.1, lettera c)»;
    hh) all'art. 56 e' aggiunto il seguente comma:
      «56.5  Il  venditore  di  gas, nel caso in cui debba inviare la
richiesta   di   prestazione   ricevuta  dal  cliente  finale  ad  un
distributore di gas, registra:
        a) il  codice  univoco  con  cui  il  venditore identifica la
richiesta   di  prestazione  o  la  conferma  della  richiesta  delle
verifiche di cui ai precedenti articoli 43 e 44 del cliente finale;
        b) la  data  di ricevimento da parte del cliente finale della
richiesta  di  prestazione  o  della  conferma  della richiesta delle
verifiche di cui ai precedenti articoli 43 e 44 del cliente finale;
        c) la  data  di  invio  al  distributore  della  richiesta di
prestazione  o  della  conferma  della  richiesta delle verifiche del
cliente finale di cui alla precedente lettera b).»;
    ii) all'art. 59 sono aggiunti i seguenti commi:
      «59.5  Il  venditore,  in  occasione  della  richiesta  di  una
prestazione  soggetta  a  livelli specifici o generali di qualita' di
competenza  del  distributore,  comunica  al cliente finale il codice
univoco di cui all'art. 56, comma 56.5, lettera a);
      59.6  L'esercente,  nel  caso  di  richiesta  di preventivo per
l'esecuzione  di lavori semplici o complessi, comunica al cliente, in
occasione  della  richiesta,  i dati necessari per la predisposizione
del preventivo di cui all'art. 36, comma 36.7;
      59.7  L'esercente  pubblica  nel  proprio  sito internet i dati
necessari  per  la  predisposizione  su  richiesta  di un cliente del
preventivo  per  l'esecuzione  di  lavori semplici o complessi di cui
all'art. 36, comma 36.7.»;
    jj) alla lettera a) del comma 62.4 le parole «i dati di sicurezza
del  servizio di distribuzione o i dati di qualita' commerciale» sono
sostituite  dalle  parole  «gli  eventi  di sicurezza del servizio di
distribuzione o le prestazioni di qualita' commerciale»;
    kk) alla lettera a) del comma 62.6 le parole «i dati di sicurezza
del  servizio  di  distribuzione  sono  sostituite  dalle parole «gli
eventi di sicurezza del servizio di distribuzione»;
    ll) al  punto (ii) della lettera a) del comma 62.6 le parole «per
ogni  localizzazione  della dispersione» sono sostituite dalle parole
«per ogni dispersione localizzata»;
    mm) al  comma  62.6  le  parole «Dall'elenco scelto o dall'unione
degli elenchi scelti» sono sostituite dalle parole «Dalla porzione di
elenco, dall'elenco o dall'unione degli elenchi scelti»;
    nn) al  comma  65.1  le parole «la coerenza tra i dati riportati»
sono  sostituite  dalle parole «la corrispondenza e la coerenza tra i
dati riportati»;
    oo) al  comma  73.4  le  parole  «suddivise  in  AP/MP e BP» sono
sostituite  dalle  parole «suddivise in AP/MP e BP con riferimento al
31 dicembre 2003»;
    pp) all'art. 73 e' aggiunto il seguente comma:
      «73.5  I  distributori  di gas naturale attuano le disposizioni
dell'art. 59, commi 59.6 e 59.7, a partire dal 1° gennaio 2006»;
    qq) all'art. 74 e' aggiunto il seguente comma:
      «74.3  I  venditori  di  gas  naturale  attuano le disposizioni
dell'art.  34,  comma 34.4, dell'art. 56, comma 56.5, e dell'art. 59,
commi 59.5, 59.6 e 59.7, a partire dal 1° gennaio 2006.»;
    rr) alla  lettera  a)  del  comma  75.1  le  parole «attua quanto
disposto  dall'art.  11, comma 11.1, lettere b) e c)» sono sostituite
dalle parole «attua quanto disposto dall'art. 8, comma 8.8, dall'art.
11, comma 11.1, lettere b) e c)»;
    ss) al  comma 76.2, dopo le parole «relativi all'anno 2006», sono
aggiunte le parole «e anni successivi».
  2.  Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e nel sito internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione.
  3.    Di    pubblicare    nel    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)    il    testo    dell'allegato   A   della
deliberazione   dell'Autorita'  n.  168/2004  come  risultante  dalle
modificazioni    ed    integrazioni   apportate   con   il   presente
provvedimento.
    Milano, 27 luglio 2005
                                                 Il presidente: Ortis