IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
recante «Istituzione del servizio nazionale di protezione civile»;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre  2001, n. 343, convertito con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Considerato  il  territorio  del  comune  di Lungro in provincia di
Cosenza   e'  interessato  da  un  gravissimo  fenomeno  di  dissesto
idrogeologico che ha interessato numerosi edifici privati e pubblici,
alcuni  dei  quali  oggetto di ordinanze di sgombero, causando disagi
per la popolazione;
  Visti   gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  da  tecnici  del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  all'esito  dei quali e' stato confermato il denunciato
contesto di criticita';
  Considerato   altresi'  che  i  recenti  eventi  alluvionali  hanno
peggiorato  la  predetta  situazione  di  criticita', e che eventuali
ulteriori    precipitazioni   piovose   potrebbero   determinare   un
aggravamento del contesto critico in rassegna;
  Ravvisata  pertanto la necessita' di adottare ogni iniziativa utile
finalizzata  ad  evitare  ulteriori situazioni di pericolo o maggiori
danni  a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti
di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;
  Vista  la  nota  n.  228/DG  della  regione Calabria - Dipartimento
lavori pubblici ed acque del 7 aprile 2005;
  Acquisita  l'intesa  della  regione Calabria con nota del 28 luglio
2005;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  La  regione  Calabria e il Dipartimento della protezione civile
della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri provvedono in relazione
ai  fenomeni  di  dissesto  idrogeologico  di  cui  in  premessa,  al
monitoraggio della situazione ed all'espletamento degli studi e delle
indagini   necessari   alla  individuazione  delle  cause  che  hanno
determinato i predetti dissesti.
  2.  La  regione  Calabria  provvede  altresi',  di  concerto con il
Dipartimento  della protezione civile, sulla base degli studi e delle
indagini  di  cui  al  successivo  art. 2, alla predisposizione di un
piano  organico  ed  alla  realizzazione degli interventi finalizzati
alla  messa  in  sicurezza dei luoghi, alla riduzione del rischio per
persone  e  cose,  utilizzando,  ove  ne  ricorrano le condizioni, le
procedure   di  somma  urgenza  previste  dall'ordinamento  giuridico
vigente.
  3.  La regione Calabria provvede, inoltre, nei limiti delle risorse
finanziarie  disponibili,  all'erogazione  di  un  contributo  per il
ristoro  dei  danni  subiti  dai beni mobili ed immobili, debitamente
accertati, secondo criteri di rigorosa perequazione ed al netto degli
indennizzi a qualsiasi titolo spettanti.
  4.  La regione Calabria per l'espletamento delle attivita' da porre
in essere ai sensi della presente ordinanza puo' avvalersi del comune
di Lungro.