IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale di protezione civile»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato il territorio del comune di Lungro in provincia di Cosenza e' interessato da un gravissimo fenomeno di dissesto idrogeologico che ha interessato numerosi edifici privati e pubblici, alcuni dei quali oggetto di ordinanze di sgombero, causando disagi per la popolazione; Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati da tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'esito dei quali e' stato confermato il denunciato contesto di criticita'; Considerato altresi' che i recenti eventi alluvionali hanno peggiorato la predetta situazione di criticita', e che eventuali ulteriori precipitazioni piovose potrebbero determinare un aggravamento del contesto critico in rassegna; Ravvisata pertanto la necessita' di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992; Vista la nota n. 228/DG della regione Calabria - Dipartimento lavori pubblici ed acque del 7 aprile 2005; Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota del 28 luglio 2005; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. La regione Calabria e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvedono in relazione ai fenomeni di dissesto idrogeologico di cui in premessa, al monitoraggio della situazione ed all'espletamento degli studi e delle indagini necessari alla individuazione delle cause che hanno determinato i predetti dissesti. 2. La regione Calabria provvede altresi', di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sulla base degli studi e delle indagini di cui al successivo art. 2, alla predisposizione di un piano organico ed alla realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi, alla riduzione del rischio per persone e cose, utilizzando, ove ne ricorrano le condizioni, le procedure di somma urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente. 3. La regione Calabria provvede, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, all'erogazione di un contributo per il ristoro dei danni subiti dai beni mobili ed immobili, debitamente accertati, secondo criteri di rigorosa perequazione ed al netto degli indennizzi a qualsiasi titolo spettanti. 4. La regione Calabria per l'espletamento delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza puo' avvalersi del comune di Lungro.