L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 29 luglio 2005;
  Visti:
    il  testo  unico  delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti  elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775,  in  particolare l'art. 6, comma 2, lettera a), come modificato
dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1977, n. 7;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387 (di seguito:
decreto legislativo n. 387/2003);
    la  legge  23 agosto  2004,  n.  239/2004  (di  seguito: legge n.
239/2004);
    l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  Autorita)  30 dicembre 2003, n.
168/2003,  come  successivamente modificato ed integrato (di seguito:
deliberazione n. 168/2003);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
per  il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di
contributi   di   allacciamento   e   diritti  fissi,  allegato  alla
deliberazione   dell'Autorita'  30 gennaio  2004,  n.  5/2004  e  sue
successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
    il  documento  di consultazione 20 ottobre 2004 recante modalita'
di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza &60;
10  MVA  e  \geq  10  MVA  se  alimentati  da  fonti  rinnovabili non
programmabili  ai  sensi  dell'art.  13,  commi  3  e  4, del decreto
legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387,  e del comma 41 della legge
23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento di consultazione);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  23 febbraio  2005, n. 34/2005,
come   modificata  e  integrata  dalla  deliberazione  dell'Autorita'
24 marzo  2005,  n.  49/2005,  e  dalla  deliberazione dell'Autorita'
6 aprile 2005, n. 64/2005 (di seguito: deliberazione n. 34/2005).
  Considerato che:
    lo  schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05 e'
stato  proposto  all'Autorita' da Federutility, gia' Federenergia, in
esito   al   processo  di  consultazione  avviato  con  il  documento
20 ottobre  2004, che prevedeva «in ragione della molteplicita' delle
implicazioni  tecniche  e  contrattuali,  Federenergia, di intesa con
Enel  Distribuzione  S.p.a.,  sentite  le principali Associazioni dei
produttori,  il  GRTN  e  l'AU, puo' proporre all'Autorita', ..., uno
schema  di  convenzione  di  durata  annuale,  rinnovabile,  volto  a
definire  le  modalita'  tecniche,  economiche  e contrattuali per il
ritiro  dell'energia  elettrica  di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
decreto  legislativo  n.  387/2003  e  al  comma  41  della  legge n.
239/2004»;
    nel  corso  del seminario di presentazione della deliberazione n.
34/05,  tenutosi  a  Milano  il 14 marzo 2005, alcune associazioni di
produttori  hanno  segnalato che lo schema di convenzione proposto da
Federutility   all'Autorita'   non   aveva  trovato  un  approfondito
confronto tra le parti;
    al  fine di favorire il confronto tra tutte le parti interessate,
gli uffici dell'Autorita' hanno costituito un gruppo di lavoro per il
riesame    della    convenzione,   coinvolgendo   rappresentanti   di
Federutility,  Enel Distribuzione S.p.a., principali associazioni dei
produttori, GRTN e Acquirente unico (di seguito: gruppo di lavoro);
    alcune  associazioni  dei produttori hanno fatto rilevare che, ai
fini  dell'applicazione  dei prezzi minimi garantiti per gli impianti
di  micorogenerazione, il riferimento alla potenza nominale elettrica
risulta  particolarmente penalizzante per gli impianti idroelettrici,
la  cui  capacita' di generazione e' rapportata alla potenza nominale
media  annua,  o  potenza di concessione di derivazione d'acqua, piu'
che a quella di targa dei generatori elettrici;
    i  generatori degli impianti idroelettrici di piccola taglia sono
spesso sovradimensionati poiche' la disponibilita' della fonte idrica
e'  spesso  influenzata  da  fenomeni  metereologici  e da effetti di
stagionalita'  delle  risorse, per cui la potenza nominale installata
puo'  anche  risultare  notevolmente  maggiore  rispetto alla potenza
nominale  media  annua,  o  potenza  di  concessione  di  derivazione
d'acqua;
    alcuni  gestori  di  rete,  oltre  che  alcuni  produttori e loro
associazioni,  hanno  proposto  di  prevedere per gli impianti che si
avvalgono della deliberazione n. 34/05, una deroga a quanto stabilito
dall'art.  35,  comma 35.2, della deliberazione n. 168/03, al fine di
semplificare  l'applicazione del corrispettivo per l'assegnazione dei
diritti  di  utilizzo della capacita' di trasporto (CCT) e di evitare
un  doppio  sistema  di  contabilita'  (CCT su base oraria; prezzo di
ritiro per fasce o unico);
  Ritenuto opportuno:
    approvare   un   nuovo   schema   di  convenzione  allegato  alla
deliberazione  n.  34/05,  che tenga conto delle diverse osservazioni
formulate  dalle  parti interessate nell'ambito del gruppo di lavoro,
anche al fine di renderne piu' semplice l'applicazione;
    prevedere  che,  ai soli fini dell'applicazione dei prezzi minimi
garantiti per gli impianti di microgenerazione, la soglia pari a 1 MW
sia  riferita,  per gli impianti idroelettrici, alla potenza nominale
media  annua, o potenza di concessione di derivazione d'acqua, e, per
gli  impianti  alimentati dalle altre fonti rinnovabili, alla potenza
nominale elettrica;
    prevedere  per  gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA che si
avvalgono  delle  modalita' di ritiro previste dalla deliberazione n.
34/05,  che  il  corrispettivo  per  l'assegnazione  dei  diritti  di
utilizzo  della  capacita di trasporto (CCT) sia calcolato applicando
al  totale  dell'energia immessa mensilmente, un valore medio mensile
pari  alla  differenza  tra la media aritmetica mensile del prezzo di
valorizzazione  dell'energia  elettrica  nel mercato del giorno prima
nella  zona  in  cui e' ubicato l'impianto (prezzo zonale nel mercato
del  giorno  prima)  e  la  media  aritmetica  mensile  del prezzo di
valorizzazione  dell'energia  elettrica  acquistata  nel  mercato del
giorno prima (PUN);
    modificare, per lo stesso fine di cui al precedente alinea, anche
l'art. 35, comma 35.2.2, della deliberazione n. 168/03, relativo alla
modalita' di calcolo del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti
di  utilizzo  della  capacita'  di  trasporto per gli impianti che si
avvalgono  delle  modalita' di ritiro previste dalla deliberazione n.
34/05;
    prevedere  che il prezzo unico e indifferenziato per fasce orarie
di  cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05 calcolato
dall'acquirente  unico  venga  pubblicato  anche  nel  sito  internet
dell'acquirente unico, oltre che in quello dell'Autorita';
                              Delibera:
  1.  Di  modificare  ed  integrare  la  deliberazione  n. 34/05, nei
termini di seguito indicati:
    a) all'art.  5,  comma  5.1,  della deliberazione n. 34/05, e nel
titolo,  le  parole «Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
di  potenza  nominale  elettrica fino a 1 MW» sono sostituite da «Per
gli  impianti  idroelettrici  di  potenza nominale media annua fino a
1 MW  e  per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di
potenza nominale elettrica fino a 1 MW»;
    b) l'art.   7,   comma  7.1,  della  deliberazione  n.  34/05  e'
sostituito dal seguente:
  «7.1.  All'energia  elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi
dell'art.  13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del
comma  41  della  legge  n.  239/2004 prodotta da impianti di potenza
uguale  o  superiore  a  10 MVA  si  applicano  i  corrispettivi  per
l'assegnazione  dei  diritti di utilizzo della capacita' di trasporto
di cui all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03.
  All'energia  elettrica  ritirata  dai  gestori  di  rete  ai  sensi
dell'art.  13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del
comma  41  della  legge  n.  239/2004 prodotta da impianti di potenza
inferiore  a  10 MVA, in deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma
35.2,  della  deliberazione  n.  168/03,  i corrispettivi unitari per
l'assegnazione  dei  diritti di utilizzo della capacita' di trasporto
sono  pari alla differenza tra la media aritmetica mensile del prezzo
di valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima
nella zona in cui e' ubicato l'impianto e la media aritmetica mensile
del  prezzo  di  valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel
mercato del giorno prima, ad eccezione:
    a) degli  impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, per
i quali detti corrispettivi sono nulli;
    b) degli  impianti di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW
e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti ammessi a
beneficiare  del  regime  riservato  alle  fonti rinnovabili ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003, escluse le centrali
ibride,  per  i quali detti corrispettivi vengono moltiplicati per il
fattore R pari a:
                             R =(P-1)/4
arrotondato, con criterio commerciale alla terza cifra decimale, dove
P e' la potenza nominale elettrica dell'impianto, espressa in MW, con
tre decimali.
    c) l'art.   8,   comma  8.2,  della  deliberazione  n.  34/05  e'
sostituito dal seguente:
  «8.2.   Il   prezzo   di   cui   al   comma  4.2  viene  comunicato
dall'acquirente  unico  all'Autorita'  e  viene  pubblicato  nel sito
internet dell'acquirente unico e dell'Autorita'.».
  2.  di  modificare  ed  integrare  la  deliberazione n. 168/03, nei
termini di seguito indicati:
    a) all'art.  35,  comma 35.2.2, della deliberazione n. 168/03, le
parole «il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore
di  mercato  cedente e' pari alla differenza tra i seguenti elementi»
sono sostituite dalle seguenti «il corrispettivo di cui al comma 35.1
a  carico  dell'operatore  di  mercato cedente, fermo restando quanto
previsto  dall'art.  7,  comma  7.1  e  7.2,  della  deliberazione n.
34/2005, e' pari alla differenza tra i seguenti elementi»;
  3. di approvare lo schema di convenzione per il ritiro dell'energia
elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.
387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004, riportato in allegato
al presente provvedimento (allegato «A»), a sostituzione dello schema
di  convenzione  riportato  nell'allegato  «A»  alla deliberazione n.
34/2005;
  4.    di    pubblicare    nel    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it):
    l'articolato  della  deliberazione  n.  34/2005,  nella  versione
risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto
1;
    lo  schema di convenzione per il ritiro dell'energia elettrica di
cui  all'art.  13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e
al comma 41 della legge n. 239/2004 di cui al precedente punto 3;
  5.  di  stabilire  che  le  modifiche  ed  integrazioni  di  cui al
precedente  punto  1,  oltre  che  lo schema di convenzione di cui al
precedente  punto  3,  si applichino a decorrere dalle stesse date di
cui all'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 34/2005;
  6. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore dalla data di
pubblicazione.
    Milano, 29 luglio 2005
                                                 Il presidente: Ortis