L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 29 luglio 2005; Visti: il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in particolare l'art. 6, comma 2, lettera a), come modificato dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1977, n. 7; la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003); la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004 (di seguito: legge n. 239/2004); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/2003); il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/2004 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato); il documento di consultazione 20 ottobre 2004 recante modalita' di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza &60; 10 MVA e \geq 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento di consultazione); la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/2005, come modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2005, n. 49/2005, e dalla deliberazione dell'Autorita' 6 aprile 2005, n. 64/2005 (di seguito: deliberazione n. 34/2005). Considerato che: lo schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05 e' stato proposto all'Autorita' da Federutility, gia' Federenergia, in esito al processo di consultazione avviato con il documento 20 ottobre 2004, che prevedeva «in ragione della molteplicita' delle implicazioni tecniche e contrattuali, Federenergia, di intesa con Enel Distribuzione S.p.a., sentite le principali Associazioni dei produttori, il GRTN e l'AU, puo' proporre all'Autorita', ..., uno schema di convenzione di durata annuale, rinnovabile, volto a definire le modalita' tecniche, economiche e contrattuali per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004»; nel corso del seminario di presentazione della deliberazione n. 34/05, tenutosi a Milano il 14 marzo 2005, alcune associazioni di produttori hanno segnalato che lo schema di convenzione proposto da Federutility all'Autorita' non aveva trovato un approfondito confronto tra le parti; al fine di favorire il confronto tra tutte le parti interessate, gli uffici dell'Autorita' hanno costituito un gruppo di lavoro per il riesame della convenzione, coinvolgendo rappresentanti di Federutility, Enel Distribuzione S.p.a., principali associazioni dei produttori, GRTN e Acquirente unico (di seguito: gruppo di lavoro); alcune associazioni dei produttori hanno fatto rilevare che, ai fini dell'applicazione dei prezzi minimi garantiti per gli impianti di micorogenerazione, il riferimento alla potenza nominale elettrica risulta particolarmente penalizzante per gli impianti idroelettrici, la cui capacita' di generazione e' rapportata alla potenza nominale media annua, o potenza di concessione di derivazione d'acqua, piu' che a quella di targa dei generatori elettrici; i generatori degli impianti idroelettrici di piccola taglia sono spesso sovradimensionati poiche' la disponibilita' della fonte idrica e' spesso influenzata da fenomeni metereologici e da effetti di stagionalita' delle risorse, per cui la potenza nominale installata puo' anche risultare notevolmente maggiore rispetto alla potenza nominale media annua, o potenza di concessione di derivazione d'acqua; alcuni gestori di rete, oltre che alcuni produttori e loro associazioni, hanno proposto di prevedere per gli impianti che si avvalgono della deliberazione n. 34/05, una deroga a quanto stabilito dall'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03, al fine di semplificare l'applicazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto (CCT) e di evitare un doppio sistema di contabilita' (CCT su base oraria; prezzo di ritiro per fasce o unico); Ritenuto opportuno: approvare un nuovo schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, che tenga conto delle diverse osservazioni formulate dalle parti interessate nell'ambito del gruppo di lavoro, anche al fine di renderne piu' semplice l'applicazione; prevedere che, ai soli fini dell'applicazione dei prezzi minimi garantiti per gli impianti di microgenerazione, la soglia pari a 1 MW sia riferita, per gli impianti idroelettrici, alla potenza nominale media annua, o potenza di concessione di derivazione d'acqua, e, per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, alla potenza nominale elettrica; prevedere per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA che si avvalgono delle modalita' di ritiro previste dalla deliberazione n. 34/05, che il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita di trasporto (CCT) sia calcolato applicando al totale dell'energia immessa mensilmente, un valore medio mensile pari alla differenza tra la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' ubicato l'impianto (prezzo zonale nel mercato del giorno prima) e la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima (PUN); modificare, per lo stesso fine di cui al precedente alinea, anche l'art. 35, comma 35.2.2, della deliberazione n. 168/03, relativo alla modalita' di calcolo del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto per gli impianti che si avvalgono delle modalita' di ritiro previste dalla deliberazione n. 34/05; prevedere che il prezzo unico e indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05 calcolato dall'acquirente unico venga pubblicato anche nel sito internet dell'acquirente unico, oltre che in quello dell'Autorita'; Delibera: 1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 34/05, nei termini di seguito indicati: a) all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 34/05, e nel titolo, le parole «Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW» sono sostituite da «Per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW»; b) l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 34/05 e' sostituito dal seguente: «7.1. All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA si applicano i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03. All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, in deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03, i corrispettivi unitari per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sono pari alla differenza tra la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' ubicato l'impianto e la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, ad eccezione: a) degli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, per i quali detti corrispettivi sono nulli; b) degli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003, escluse le centrali ibride, per i quali detti corrispettivi vengono moltiplicati per il fattore R pari a: R =(P-1)/4 arrotondato, con criterio commerciale alla terza cifra decimale, dove P e' la potenza nominale elettrica dell'impianto, espressa in MW, con tre decimali. c) l'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 34/05 e' sostituito dal seguente: «8.2. Il prezzo di cui al comma 4.2 viene comunicato dall'acquirente unico all'Autorita' e viene pubblicato nel sito internet dell'acquirente unico e dell'Autorita'.». 2. di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati: a) all'art. 35, comma 35.2.2, della deliberazione n. 168/03, le parole «il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente e' pari alla differenza tra i seguenti elementi» sono sostituite dalle seguenti «il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 34/2005, e' pari alla differenza tra i seguenti elementi»; 3. di approvare lo schema di convenzione per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004, riportato in allegato al presente provvedimento (allegato «A»), a sostituzione dello schema di convenzione riportato nell'allegato «A» alla deliberazione n. 34/2005; 4. di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it): l'articolato della deliberazione n. 34/2005, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1; lo schema di convenzione per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 di cui al precedente punto 3; 5. di stabilire che le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1, oltre che lo schema di convenzione di cui al precedente punto 3, si applichino a decorrere dalle stesse date di cui all'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 34/2005; 6. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione. Milano, 29 luglio 2005 Il presidente: Ortis