IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza del sig. Paoletti Alberto, nato il 9 luglio 1977 a
Livorno  (Italia),  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del  decreto  legislativo  n. 115/1992, modificato dal
decreto   legislativo  n.  277/2003,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  «Abogado»,  rilasciato in data 9 febbraio 2005 dal
«Ilustre   Colegio   de   Abogados»  di  Sevilla  (Spagna),  ai  fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Universita' degli
studi  di  Pisa  nell'ottobre  2002, omologato in Spagna nel dicembre
2004;
  Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni
di aver completato la pratica forense in Italia nel 2004;
  Considerato  comunque  che  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto   l'art.  6,  n.  2,  del  decreto  legislativo  n.  115/1992
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 28 aprile 2005;
  Visto il parere scritto del rappresentante di categoria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al sig. Paoletti Alberto, nato il 9 luglio 1977 a Livorno (Italia),
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Advocat»  di  cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati.