IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Antonelli  Gianpaolo,  nato  a Taranto
(Italia)  il 25 luglio 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
proprio   del   titolo   spagnolo   «Profesor  mercantil»  rilasciato
nel giugno  2004  dal  «Colegio  Central  de  Titulados Mercantiles y
Empresariales»,  per  l'iscrizione  all'albo  dei ragionieri e periti
commerciali, e l'esercizio in Italia della professione;
  Preso  atto che e' in possesso del titolo accademico di «dottore in
economia e commercio», conseguito presso l'Universita' degli studi di
Bologna nel 1998, reso equipollente in Spagna al titolo di «Diplomado
en Ciencias Empresariales» nell'aprile 2003;
  Viste  le  determinazioni della conferenza di servizi del 27 maggio
2005, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo dei
ragionieri   e   periti  commerciali  con  l'applicazione  di  misure
compensative;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6,
comma  2, del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come
sopra;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui  sopra debba essere composta da un esame orale e
rivestire  carattere  specificamente  professionale  in relazione, in
special  modo,  a  quelle  materie  che  non hanno formato oggetto di
studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Antonelli Gianpaolo, nato a Taranto (Italia) il 25 luglio
1968,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  di  cui in
premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei ragionieri
e periti commerciali, e l'esercizio in Italia della professione.