IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Antonelli Gianpaolo, nato a Taranto (Italia) il 25 luglio 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio del titolo spagnolo «Profesor mercantil» rilasciato nel giugno 2004 dal «Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales», per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali, e l'esercizio in Italia della professione; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico di «dottore in economia e commercio», conseguito presso l'Universita' degli studi di Bologna nel 1998, reso equipollente in Spagna al titolo di «Diplomado en Ciencias Empresariales» nell'aprile 2003; Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 27 maggio 2005, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali con l'applicazione di misure compensative; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; Decreta: Art. 1. Al sig. Antonelli Gianpaolo, nato a Taranto (Italia) il 25 luglio 1968, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali, e l'esercizio in Italia della professione.