IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le Regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedono,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il Regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato Nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei Vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato della Direzione regionale dell'agricoltura della
regione  Lombardia  con  il  quale  la  stessa ha certificato che nel
proprio  territorio  si  sono  verificate,  per  la  vendemmia  2005,
condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Visto  l'attestato della Direzione regionale dell'Agricoltura della
regione  Veneto con il quale la stessa ha certificato che nel proprio
territorio  si  sono  verificate,  per  la vendemmia 2005, condizioni
climatiche  sfavorevoli  ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento
che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere   effettuate   in   conformita'  della  normativa  comunitaria
nazionale   indicate,   nel  rispetto  delle  disposizioni  impartite
dall'Ispettorato  centrale  repressione  frodi,  che  non  consentono
l'utilizzo del saccarosio per le operazioni di cui sopra.
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione  Lombardia  provenienti dalle zone di produzione delle
uve  atte  a  dare  vini  a  denominazione  di  origine controllata e
garantita   o   a  denominazione  di  origine  controllata,  appresso
specificate, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche
aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:
    Botticino;
    Capriano del Colle;
    Cellatica;
    Franciacorta;
    Terre di Franciacorta;
    Garda;
    Garda Classico;
    Garda Colli Mantovani;
    Riviera del Garda bresciano o Garda Bresciano;
    Lambrusco Mantovano;
    Lugana;
    Oltrepo' Pavese;
    San Martino della Battaglia;
    Valcalepio.
  2.  Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine
di  cui  al  precedente  comma,  debbono essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite  massimo  di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o
mosto  di  uve  concentrato  e  rettificato o mediante concentrazione
parziale,  compresa  l'osmosi  inversa,  fatte  salve  le misure piu'
restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
  3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  dei vini spumanti delle denominazioni di origine di
cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varieta'
di vite di seguito indicate:
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Pinot nero;
    Chardonnay;
    Riesling italico;
    Moscato;
    Trebbiano di soave bianco (Trebbiano di Lugana).
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti  comunitari  sopra  citati  e  nel  limite massimo di due
gradi,   utilizzando   mosto  di  uve  concentrato  o  mosto  di  uve
concentrato   e   rettificato  o  mediante  concentrazione  parziale,
compresa  l'osmosi  inversa  fatte  salve  le misure piu' restrittive
previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 16 agosto 2005
                                         Il direttore generale: Abate