L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 2 agosto 2005,
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   30 settembre   2004,  n.  173/04  come
successivamente  integrata e modificata (di seguito: deliberazione n.
173/04).
  Considerato che:
    l'art.  13, comma 13.1, della deliberazione n. 173/04 prevede che
le  imprese  di  distribuzione  trasmettono  i  dati  necessari  alla
determinazione  delle  proposte  tariffarie relative all'anno termico
2004-2005 entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della relativa
modulistica        sul       sito       internet       dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  e  i  dati  necessari  alla determinazione
delle  proposte  tariffarie  relative  all'anno  2005-2006  entro  60
(sessanta)  giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul
sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it);
    gli  uffici  dell'Autorita' hanno ricevuto numerose osservazioni,
anche  in via informale, in cui e' stato evidenziato che i termini di
cui  al  precedente alinea vengono a cadere nel periodo estivo in cui
la disponibilita' del personale e' resa critica dalla fruizione delle
ferie, e pertanto il loro rispetto si presenta problematico;
  Ritenuto che:
    la   difficolta'  prospettata  in  merito  al  verificarsi  della
scadenza  dei  termini  per  la  trasmissione dei dati necessari alla
presentazione  delle  proposte  tariffarie  relative all'anno termico
2004-2005  nel  periodo  estivo  sia legata a problemi reali inerenti
l'organizzazione delle attivita' degli esercenti;
    sia  opportuno,  in  relazione  a  quanto  esposto nel precedente
alinea,  modificare il termine attualmente fissato all'art. 13, comma
13.1,  della  deliberazione  n.  173/04,  in maniera da renderne piu'
agevole il rispetto da parte degli esercenti;
                              Delibera:
  1.  Di  modificare  la  deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04,
sostituendo all'art. 13, comma 13.1, le parole: «30 (trenta) giorni»,
con le parole: «60 (sessanta) giorni»;
  2. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore alla data della
sua pubblicazione.
    Milano, 2 agosto 2005
                                                 Il presidente: Ortis