IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE, relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 aprile 2001 di recepimento della
direttiva  2000/67/CE della Commissione del 23 ottobre 2000, relativo
all'iscrizione  della  sostanza  attiva esfenvalerate nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il  decreto ministeriale 30 dicembre 2002 che ha rettificato
gli articoli 4 e 6 del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001;
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitario   indicato   nell'allegato   al   presente  decreto  ha
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  2, del citato
decreto 3 aprile 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
  Considerato   altresi'   che  il  prodotto  fitosanitario  indicato
nell'allegato  al presente decreto ha superato positivamente la prima
fase  di  adeguamento  alle  condizioni  di iscrizione della sostanza
attiva  esfenvalerate  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo n.
194/1995;
  Visto  l'art.  1, del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001 che
indica   il  31 luglio  2011  quale  scadenza  dell'iscrizione  della
sostanza attiva esfenvalerate nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Visto   il   parere   espresso  in  data  16 settembre  2004  dalla
Commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria
dei  prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  fino alla scadenza di
iscrizione della sostanza attiva stessa;
  Considerato  che  il  prodotto fitosanitario di cui trattasi dovra'
essere  adeguato  alle condizioni che verranno stabilite per le altre
sostanze   attive   componenti   a   seguito  della  loro  iscrizione
nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
  Ritenuto  di  ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2011
il  prodotto  fitosanitario indicato in allegato al presente decreto,
fatti  salvi,  pena  la  revoca,  gli adeguamenti alle condizioni che
verranno  stabilite  per  le  altre  sostanze  attive  componenti, al
termine della loro revisione comunitaria;
  Visti  i  versamenti  effettuati  ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il  prodotto  fitosanitario  indicato nell'allegato al presente
decreto,  contenente  la sostanza attiva esfenvalerate in miscela con
altre   sostanze   attive,  e'  ri-registrato  provvisoriamente  fino
31 luglio  2011,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della sostanza
attiva  esfenvalerate  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo n.
194/1995.
  2.  Sono  fatti  salvi,  pena  la  revoca  della registrazione, gli
adeguamenti  alle  condizioni  che  verranno  stabilite  per le altre
sostanze   attive   componenti   al   termine  della  loro  revisione
comunitaria.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'Impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 luglio 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli