Con  la  determinazione  dirigenziale n. prot. DSA/2005/18582 del
21 luglio  2005  la  Direzione  per  la  salvaguardia  ambientale  ha
esaminato  la comunicazione relativa al progetto per la realizzazione
del  3°  tronco  della  S.S.  268 del Vesuvio compreso lo svincolo di
Angri,  presentato dall'ANAS S.p.a. - Compartimento viabilita' per la
Campania  con  sede in viale Kennedy, 25 - 80125 - Napoli, disponendo
che  l'opera di progetto costituisce modifica sostanziale al progetto
di  completamento  della  viabilita' riferita al 3° tronco della S.S.
268  quale viabilita' esistente ma non in esercizio e non valutata ai
sensi  della  legge n.  349/1986  e  poiche'  non  e'  previsto dalla
normativa  di settore escludere dalla VIA progetti di completamento o
modifica  sostanziale  di interventi funzionali ad opere esistenti ma
non  funzionanti  per  le  quali non e' stata espletata in origine la
procedura di VIA, si ritiene che il progetto non possa essere escluso
dalla procedura di VIA ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986.
    Il  testo integrale del citato parere e' disponibile sul sito del
Ministero    dell'ambiente    e    della   tutela   del   territorio:
http://www.minambien
te.it/Sito/settori  azione/via/dde  via/dde  via.htm;   detto  parere
via  puo'  essere  impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge
6 dicembre  1971,  n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
    Sono  fatti  salvi  gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10,
legge 24 novembre 2000, n. 340.