IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla regione in materia di lavoro e servizi all'impiego; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004, recante norme per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla regione Sardegna, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180; Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004, riguardante le modalita' per il trasferimento delle risorse umane e strumentali; Considerato che, ai sensi del predetto art. 4, le unita' di personale individuate secondo quanto previsto agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004, sono trasferite alla regione Sardegna con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto altresi' l'accordo sottoscritto il 22 febbraio 2005 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla regione Sardegna e dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalita' di attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004, a garanzia per il personale trasferito di ultimare le procedure di riqualificazione in atto al momento dell'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. Personale trasferito 1. E' trasferito alla regione Sardegna il personale, appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indicato nell'allegata tabella A ed individuato secondo le modalita' previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004. 2. Il trasferimento decorre dal primo giorno del mese successivo rispetto alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.