IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, recante norme
di  attuazione  dello  Statuto  speciale della Regione autonoma Valle
d'Aosta  per  il  conferimento di funzioni alla regione in materia di
lavoro;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
20 luglio  2004,  recante norme per l'individuazione dei beni e delle
risorse  finanziarie,  umane e strumentali da trasferire alla Regione
Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 10 aprile
2001, n. 183;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5  del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2004, relativo alle modalita' di
individuazione   e   attribuzione   delle   risorse  finanziarie  per
l'esercizio delle funzioni delegate;
  Considerato   che,  in  sede  di  prima  applicazione,  le  risorse
finanziarie  da  attribuire  sono determinate, sentita la Regione, in
misura  pari al 95% delle spese sostenute per il personale trasferito
e  al  95%  delle  spese  di  funzionamento  effettivamente sostenute
dall'Amministrazione  dello  Stato per le funzioni e i compiti di cui
all'art.   2   del   decreto  legislativo  10 aprile  2001,  n.  183,
nell'ultimo  esercizio  finanziario  durante  il  quale  le  predette
funzioni e compiti sono stati integralmente svolti;
  Sentita la Regione autonoma Valle d'Aosta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Risorse finanziarie relative al personale
  1.   Sono   trasferite   alla  Regione  Valle  d'Aosta  le  risorse
finanziarie,  di  cui  all'allegato  1,  relative  alle  spese per il
trattamento  economico  fisso e continuativo in godimento (stipendio,
indennita'   integrativa   speciale,   retribuzione   individuale  di
anzianita',  indennita' di amministrazione e di posizione, indennita'
di  seconda lingua) effettivamente sostenute dall'Amministrazione per
il personale transitato.
  2.  Relativamente  al  personale trasferito sono altresi' conferite
alla  Regione  Valle  d'Aosta  le  risorse  finanziarie  riferite  al
trattamento economico accessorio, indicate nell'allegato 2.