IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista  la  legge  2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2,
commi 2 e 5;
  Visto  il  decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n.  656,  di  attuazione  della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che
istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviare;
  Visto  il  decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 495 concernente
la produzione commercializzazione di carni di volatili da cortile;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 concernente il
divieto di utilizzo di talune sostanze ormoniche e tireostatiche;
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 concernente
la produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 agosto 1998
concernente  la produzione e la commercializzazione di carni macinate
e preparazioni di carne;
  Vista  la  decisione comunitaria 2005/464/CE, che prevede l'obbligo
per  tutti  gli  Stati  membri di predisporre indagini sull'influenza
aviaria nel pollame e nei volatili selvatici;
  Viste  le  raccomandazioni  del  Comitato  scientifico della Unione
europea del 25 agosto 2005;
  Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad
evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;
                               Ordina:

                               Art. 1.
    Obbligo di registrazione delle aziende di volatili da cortile

  1. Le aziende di volatili da cortile che non siano state registrate
conformemente  a  quanto  disposto  dall'art. 14, comma 1 del decreto
legislativo  n.  336/1999, sono sottoposte a provvedimento di divieto
di  commercializzazione  di animali e prodotti dell'avicoltura per un
periodo  di  tempo  non inferiore a quarantacinque giorni o, a scelta
del proprietario all'abbattimento e distruzione, senza indennizzo, di
tutti gli animali della specie avicola presenti.
  2. Le spese per i provvedimenti di cui al comma 1 sono a carico dei
titolari delle aziende assoggettate ai provvedimenti sanitari.
  3.  I  servizi  veterinari delle A.S.L. registrano nella banca dati
nazionale  dell'anagrafe  zootecnica  le  informazioni  relative alle
aziende registrate ai sensi del decreto legislativo n. 336/1999.