IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita' e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34158 del 31 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 377, adottato ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, con il quale sono stati individuati i criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza e con il quale sono state definite le disponibilita' finanziarie per la concessione dei predetti trattamenti; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre 2005, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia; Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita'; Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con piu' di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2005; Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti; Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti; Considerato, in particolare, che nel corso dell'anno 2004, sono stati utilizzati, per il trattamento straordinario di integrazione salariale, euro 10.424.233,21, a fronte dell'impegno di spesa pari ad euro 20.000.000,00 previsto dal citato decreto interministeriale n. 34158 del 31 maggio 2004; Ritenuto, pertanto, di poter impegnare per l'anno 2005, per le medesime finalita', la somma residua dell'anno 2004, pari ad euro 9.575.766,79; Ritenuto che il fabbisogno complessivo per l'anno 2005 e' pari ad euro 24.500.000,00, cosi' ripartiti: 9.500.000,00 euro per il trattamento di mobilita'; 15.000.000,00 di euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, di cui euro 9.575.766,79 sulle somme impegnate per l'anno 2004 e non utilizzate e euro 5.424.233,21 sulla competenza del 2005; Considerato che, complessivamente, l'impegno di spesa per l'anno 2005, e' riferito ad un numero di destinatari dei trattamenti in questione, ridotto in misura di almeno il 10% rispetto all'anno 2004; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificata dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2005, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.