IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in   materia   di   cassa   integrazione  e  mobilita'  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34158
del  31 maggio  2004,  registrato  alla  Corte dei conti il 25 giugno
2004, registro n. 4, foglio n. 377, adottato ai sensi del citato art.
3,  comma 137,  della  legge  n.  350/2003,  con  il quale sono stati
individuati  i  criteri  per l'accesso ai trattamenti di integrazione
salariale  straordinaria e di mobilita', relativamente all'anno 2004,
per  le  imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di
50  addetti,  per  le  agenzie  di  viaggio  e  turismo, compresi gli
operatori  turistici,  con piu' di cinquanta addetti e per le imprese
di  vigilanza  e  con  il quale sono state definite le disponibilita'
finanziarie per la concessione dei predetti trattamenti;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio  2005,  n. 80, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa
della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali, nel caso di programmi
finalizzati  alla  gestione  di crisi occupazionali ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  puo' disporre, entro il 31 dicembre
2005,   proroghe   di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria,  di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  gia'
previsti  da  disposizioni  di  legge, anche in deroga alla normativa
vigente in materia;
  Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il
quale   sono  stati  individuati  Euro  310  milioni  sul  fondo  per
l'occupazione   ai   sensi   dell'art.   1,  comma 155,  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza
2005  e  Euro 10.546.026,60  quale residuo, impegnato nel 2004 per le
medesime finalita';
  Ritenuta  la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul  piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali e/o
settoriali,  di  autorizzare,  per  le  imprese  esercenti  attivita'
commerciale  che occupino piu' di 50 addetti, per le aziende operanti
nei  settori delle agenzie di viaggio e turismo con piu' di cinquanta
addetti  e  per  le  imprese di vigilanza, la proroga dell'accesso ai
trattamenti  di  integrazione salariale straordinaria e di mobilita',
per l'anno 2005;
  Ritenuta,  altresi'  l'esigenza di individuare i criteri concessivi
dei sopra richiamati trattamenti;
  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria  e  di  mobilita',  erogate  con  riferimento agli anni
precedenti;
  Considerato,  in  particolare,  che  nel corso dell'anno 2004, sono
stati  utilizzati,  per  il trattamento straordinario di integrazione
salariale, euro 10.424.233,21, a fronte dell'impegno di spesa pari ad
euro  20.000.000,00  previsto dal citato decreto interministeriale n.
34158 del 31 maggio 2004;
  Ritenuto,  pertanto,  di  poter  impegnare  per l'anno 2005, per le
medesime  finalita',  la  somma  residua dell'anno 2004, pari ad euro
9.575.766,79;
  Ritenuto  che  il fabbisogno complessivo per l'anno 2005 e' pari ad
euro 24.500.000,00, cosi' ripartiti:
    9.500.000,00 euro per il trattamento di mobilita';
    15.000.000,00   di   euro   per  i  trattamenti  straordinari  di
integrazione   salariale,   di  cui  euro  9.575.766,79  sulle  somme
impegnate  per l'anno 2004 e non utilizzate e euro 5.424.233,21 sulla
competenza del 2005;
  Considerato  che,  complessivamente,  l'impegno di spesa per l'anno
2005,  e'  riferito  ad  un  numero di destinatari dei trattamenti in
questione, ridotto in misura di almeno il 10% rispetto all'anno 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come   modificata  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
nella  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  e'  autorizzata  la proroga
dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
di  mobilita'  relativamente  all'anno 2005, per le imprese esercenti
attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie
di  viaggio  e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di
cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.