IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Terni

  Visto  l'art.  2545-septiesdecies del codice civile come introdotto
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
  Visto  l'art.  11  del  decreto del Capo provvisorio dello Stato n.
1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche;
  Vista la legge 14 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero
delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali
aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo
bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio  di  societa' cooperative ex art. 2544 del codice civile ed
il  secondo  ha  rideterminato  l'importo  minimo  di bilancio per la
nomina   del   commissario   liquidatore  sempre  negli  scioglimenti
d'ufficio di societa' cooperative;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
direzione  generale  degli  Enti  cooperativi, divisione IV, prot. n.
1579551  del  30 settembre 2003 relativamente ai decreti ministeriali
17 luglio 2003;
  Visto  il  parere  della  commissione  centrale  per le cooperative
espresso   nella   seduta   dell'8 ottobre  1997  sull'applicabilita'
dell'art. 2544 del codice civile;
  Vista   la  convenzione  del  30 novembre  2001  stipulata  fra  il
Ministero  delle  attivita'  produttive  ed il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali in base alla quale le competenze in materia
di  vigilanza  sulla  cooperazione sono conservate in via transitoria
alle direzioni provinciali del lavoro e per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 giugno 2005 relativo
alla  societa'  cooperativa «Manitalia» a r.l. con sede in Terni, via
Roma  n.  137 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni
previste  dall'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile  perche'
sussistono  le seguenti cause: non ha depositato i bilanci da piu' di
due  esercizi,  e  non  ha  compiuto  atti di gestione e non e' nelle
condizioni di raggiungere lo scopo per il quale si e' costituita;
  Visto  il parere di massima espresso dalla commissione centrale per
le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003   relativo
all'individuazione  dei  casi in cui possa adottarsi il provvedimento
di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della
Commissione;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «Manitalia» a r.l. costituita con rogito
notaio  dott.  Clerico' Luciano omologato in data 13 marzo 1996 al n.
146/96 registro imprese di Terni, con sede in Terni, via Roma n. 137,
codice  fiscale  00699470555  pos.  1094/273855, e' sciolta senza dar
luogo  a  nomina  del  commissario  liquidatore  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies  del  codice civile in quanto non ha compiuto atti
di  gestione e non e' nelle condizioni di raggiungere lo scopo per il
quale e' stata costituita e non emerge attivo da liquidare.
  Il  presente  decreto  verra'  trasmesso  al  Ministero di grazia e
giustizia,  ufficio  pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    Terni, 30 agosto 2005

                                    Il direttore provinciale: Bucossi