IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2005, con il quale l'on. Giovanni Alemanno e' stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 2005, con il quale, l'on. Paolo Scarpa Bonazza Buora e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali; Ritenuta l'opportunita' di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali; Decreta: Art. 1. 1. Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro: a) gli atti di rilevanza politica, amministrativa ed economica; b) gli atti normativi e regolamentari; c) le circolari contenenti direttive generali; d) le risposte a quesiti su questioni di principio; e) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; f) i rapporti con gli Organi costituzionali o ausiliari del Governo; g) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali; h) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sopranazionali; i) i provvedimenti interministeriali; j) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto; k) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica; l) la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica; m) i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti, e societa' sottoposti alla vigilanza del Ministero; n) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni; o) gli accordi e le partecipazioni interprofessionali; p) ogni altro atto o provvedimento per il quale un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega. 2. Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.