IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo  a  norma  dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
303;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n.
79,  recante  il  regolamento  di  organizzazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile
2005, con il quale l'on. Giovanni Alemanno e' stato nominato Ministro
delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile
2005,  con  il  quale,  l'on.  Paolo  Scarpa  Bonazza  Buora e' stato
nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali;
  Ritenuta  l'opportunita' di delegare al predetto Sottosegretario di
Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:
    a) gli atti di rilevanza politica, amministrativa ed economica;
    b) gli atti normativi e regolamentari;
    c) le circolari contenenti direttive generali;
    d) le risposte a quesiti su questioni di principio;
    e) la  controfirma  dei decreti del Presidente della Repubblica e
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    f) i  rapporti  con  gli  Organi  costituzionali  o ausiliari del
Governo;
    g)  gli  atti  che  devono  essere  sottoposti alle decisioni del
Consiglio   dei   Ministri,   dei   comitati   interministeriali   di
programmazione  economica  generale  o  settoriale, delle commissioni
interregionali;
    h) gli  atti  relativi  ai  rapporti con le regioni, con l'Unione
europea e con gli organismi internazionali e sopranazionali;
    i) i provvedimenti interministeriali;
    j) i  provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega
il concerto;
    k) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;
    l) la  dichiarazione  di  esistenza  dei caratteri di eccezionale
calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;
    m) i  provvedimenti  di  designazione  e  nomina  degli organi di
amministrazione  ordinaria,  straordinaria e di controllo degli enti,
istituti, e societa' sottoposti alla vigilanza del Ministero;
    n) gli   atti  relativi  a  designazioni  di  rappresentanti  del
Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;
    o) gli accordi e le partecipazioni interprofessionali;
    p) ogni  altro  atto  o  provvedimento  per  il quale un'espressa
disposizione  di  legge  o  di regolamento escluda la possibilita' di
delega.
  2.  Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti
ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.