IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo  a  norma  dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
303;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n.
79,  recante  il  regolamento  di  organizzazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile
2005, con il quale l'on. Giovanni Alemanno e' stato nominato Ministro
delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile
2005   con   il   quale  l'on.  Teresio  Delfino  e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali;
  Ritenuta  l'opportunita' di delegare al predetto Sottosegretario di
Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:
    a) gli atti di rilevanza politica, amministrativa ed economica;
    b) gli atti normativi e regolamentari;
    c) le circolari contenenti direttive generali;
    d) le risposte a quesiti su questioni di principio;
    e) la  controfirma  dei decreti del Presidente della Repubblica e
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    f) i  rapporti  con  gli  Organi  costituzionali  o ausiliari del
Governo;
    g)  gli  atti  che  devono  essere  sottoposti alle decisioni del
Consiglio   dei   Ministri,   dei   comitati   interministeriali   di
programmazione  economica  generale  o  settoriale, delle commissioni
interregionali;
    h) gli  atti  relativi  ai  rapporti con le regioni, con l'Unione
europea e con gli organismi internazionali e sopranazionali;
    i) i provvedimenti interministeriali;
    j) i  provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega
il concerto;
    k) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;
    l) la  dichiarazione  di  esistenza  dei caratteri di eccezionale
calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;
    m) i  provvedimenti  di  designazione  e  nomina  degli organi di
amministrazione  ordinaria,  straordinaria e di controllo degli enti,
istituti, e societa' sottoposti alla vigilanza del Ministero;
    n) gli   atti  relativi  a  designazioni  di  rappresentanti  del
Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;
    o) gli accordi e le partecipazioni interprofessionali;
    p) ogni  altro  atto  o  provvedimento  per  il quale un'espressa
disposizione  di  legge  o  di regolamento escluda la possibilita' di
delega.
  2.  Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti
ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.