IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  proprio decreto del Ministro della salute 2 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2002, con il
quale  e' stato approvato il testo della XI edizione della Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana;
  Viste  le  «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia»
contenute nella predetta XI edizione della Farmacopea ufficiale;
  Rilevato  che  il  paragrafo 1  di tali norme di buona preparazione
stabilisce  che  «Le  norme  di  seguito  descritte si applicano alle
preparazioni, magistrali e officinali, eseguite in farmacia, sia essa
aperta  al pubblico che ospedaliera», e aggiunge che «la farmacia che
esegue  preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati
magistrali non sterili, puo' discostarsi in parte da quanto descritto
dai  paragrafi  che  seguono, purche' sia in grado di mantenere sotto
controllo,  dimostrandolo,  l'intero  processo, mentre il paragrafo 8
stabilisce  che «il preparatore assicura sotto la sua responsabilita'
e   documenta   la  qualita'  e  quantita'  dei  prodotti  usati,  la
correttezza  delle  operazioni  eseguite  e l'esatta rispondenza alle
procedure   stabilite,  in  accordo  con  i  codici  di  preparazione
accreditati dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani»;
  Considerato  che,  successivamente all'approvazione e pubblicazione
dell'XI   edizione   della  Farmacopea  ufficiale,  le  procedure  di
allestimento  in  farmacia  di  preparati  officinali e magistrali e'
stata  oggetto  di  una  ulteriore  disciplina,  adottata con decreto
ministeriale 18 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
11 del 15 gennaio 2004;
  Rilevato che le prescrizioni di tale decreto, il quale ha stabilito
le  procedure  che devono essere osservate dalle farmacie pubbliche e
private  aperte  sul  territorio e dalle farmacie interne ospedaliere
che  allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta e
preparati  magistrali  non  sterili,  ad eccezione delle preparazioni
che,  per loro caratteristiche, devono essere manipolate inapposite e
dedicate   cappe   biologiche   di   sicurezza,   presentano   talune
incongruenze  e disarmonie rispetto ai principi delle «Norme di buona
preparazione  dei  medicinali  in  farmacia»,  nel  frattempo rimaste
applicabili per le preparazioni di maggior delicatezza;
  Ritenuto  opportuno, in attesa di un completo riesame della materia
da   parte  della  Commissione  permanente  per  la  revisione  e  la
pubblicazione  della  Farmacopea ufficiale, rendere applicabili anche
ai  preparati  officinali non sterili su scala ridotta e ai preparati
magistrali   le  «Norme  di  buona  preparazione  dei  medicinali  in
farmacia»,   conformemente   all'iniziale  previsione  della  vigente
edizione  della  Farmacopea  ufficiale,  mantenendo peraltro ferma la
possibilita'  dei  farmacisti  di seguire le prescrizioni del decreto
ministeriale 18 novembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico e le farmacie
interne ospedaliere che allestiscono preparati officinali non sterili
su  scala ridotta e preparati magistrali non sterili possono seguire,
in  alternativa  alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale
18 novembre   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  11  del 15 gennaio 2004, le «Norme di buona
preparazione  dei  medicinali  in  farmacia»  contenute nella vigente
edizione   della  Farmacopea  ufficiale  della  Repubblica  italiana,
approvata  con  decreto  ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2002.
  2.   Resta   fermo  l'obbligo  di  osservare  le  «Norme  di  buona
preparazione  dei medicinali in farmacia», richiamate al comma 1, per
i preparati officinali e magistrali sterili e per le preparazioni che
devono  essere  manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di
sicurezza, quali preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci.
  3.  Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per
la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 giugno 2005

                                                 Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 99