Nel decreto legislativo citato in epigrafe, all'art. 57, al comma
1,   riportato  alla  pag.  20,  prima  colonna  del  sopra  indicato
supplemento  ordinario, dove e' scritto: «... le autorita' competenti
a  ricevere  il  rapporto  previsto  dall'articolo 17, comma 1, della
legge  24  novembre  1981,  n.  68,  sono  le Capitanerie di porto.»,
leggasi: «... le autorita' competenti a ricevere il rapporto previsto
dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono
le Capitanerie di porto.».