Nel decreto legislativo citato in epigrafe, all'art. 57, al comma 1, riportato alla pag. 20, prima colonna del sopra indicato supplemento ordinario, dove e' scritto: «... le autorita' competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 68, sono le Capitanerie di porto.», leggasi: «... le autorita' competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.».