IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

    Vista  la  legge  11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto
legislativo  10 settembre  1991,  n.  300  e  con decreto legislativo
24 aprile   1997,  n.  126,  recante  norme  per  l'attuazione  delle
direttive  della  Comunita'  economica  europea sulla produzione e la
vendita dei cosmetici;
    Visto,  in  particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge,
il  quale  stabilisce  che  gli elenchi e le prescrizioni di cui agli
allegati  della  stessa  sono  aggiornati,  tenuto  conto anche delle
direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
    Visti  i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre
1987,  n.  530,  28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990,
25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993,
2 agosto  1995,  2 settembre  1996,  24 luglio 1997, 22 gennaio 1999,
11 giugno   1999,   17 agosto   2000  e  30 ottobre  2002  pubblicati
rispettivamente  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
65  del  19 marzo  1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta
Ufficiale  n.  303  del  30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale, n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  299  del  21 dicembre 1991, nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  28  del  4 febbraio 1993, nella
Gazzetta  Ufficiale serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 37 del 15 febbraio 1994,
nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale - n. 301 del 28 dicembre
1995,   nella   Gazzetta   Ufficiale   -  serie  generale  -  n.  213
dell'11 settembre  1996,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  151  del  30 giugno  1999,  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie
generale  -  n.  248  del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  265 del 14 novembre 2003 con i quali si e'
provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986,
anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunita'
europee   numeri   85/391/CEE,  86/179/CEE,  86/199/CEE,  87/137/CEE,
88/233/CEE,  89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE,
93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE,
98/62/CE, 2000/6/CE e 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE e 2003/16/CE;
    Viste  le  direttive  2003/80/CE  della  Commissione  europea del
6 gennaio  2003  e  2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 febbraio 2003 in corso di recepimento;
    Visto  il  decreto  ministeriale  8 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;
    Ritenuta  la  necessita' di modificare ulteriormente gli allegati
della legge citata in attuazione della direttiva 2004/93/CE, adottata
dalla Commissione delle comunita' europee in data 21 settembre 2004;
    Visto  il  parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con
nota n. 50726 FARM/CHF 22 del 9 novembre 2004;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata
dal  decreto  legislativo  10 settembre  1991,  n.  300 e dal decreto
legislativo  24 aprile  1997,  n.  126,  sono  apportate le modifiche
previste dai seguenti articoli.