A  seguito  di  ripetute  istanze  presentate a questo Dipartimento
concernenti  la  corretta  interpretazione  dell'art.  10,  comma  2,
lettera b),  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice  della  strada),  si e' reso opportuno predisporre la presente
circolare,  al  fine  di garantire, per l'applicazione della norma in
questione, un uniforme indirizzo nei confronti degli enti proprietari
delle strade e degli operatori nel settore dei trasporti eccezionali.
  Si  richiama  per  correntezza  espositiva  il  testo  del comma 2,
lettera b), in esame che dispone:
  «E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita':
    b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli
articoli 61  e  62,  di  blocchi  di  pietra  naturale,  di  elementi
prefabbricati  compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito
con  veicoli eccezionali, puo' essere effettuato integrando il carico
con  gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero
non  superiore  a  sei  unita',  fino  al  completamento  della massa
eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di
veicoli, qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel
rispetto  dell'art.  61, il carico puo' essere completato, con generi
della  stessa  natura  merceologica, per occupare l'intera superficie
utile  del  piano  di  carico del veicolo o del complesso di veicoli,
nell'osservanza   dell'art.   164   e   della   massa  eccezionale  a
disposizione,   fatta   eccezione   per  gli  elementi  prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per
i quali ricorre sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi
la  predetta  massa  complessiva  non  potra'  essere  superiore a 38
tonnellate  se  autoveicoli  isolati  a  tre assi, a 48 tonnellate se
autoveicoli  isolati  a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di
veicoli  a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto
assi.  I  richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile».
  Appare chiaro che la norma disciplina due situazioni di trasporto a
seconda  dei materiali trasportati e delle condizioni che generano la
eccezionalita'  del  trasporto,  sempre  limitamente  alle tre classi
merceologiche richiamate e segnatamente:
    blocchi di pietra naturale;
    elementi  prefabbricati  compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l'edilizia;
    prodotti siderurgici coils e laminati grezzi.
  A)   Nel  caso  in  cui  il  trasporto  ecceda  entrambi  i  limiti
stabilititi   dagli   articoli 61   e   62   e   solo  in  tal  caso,
nell'effettuazione di trasporti in condizioni di eccezionalita' delle
merci  sopra  richiamate,  al fine della possibilita' di integrare il
carico  con gli stessi generi merceologici autorizzati, e' necessario
che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
    1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi
dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 285/1992;
    2) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di
cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
    3)  che  l'integrazione del carico avvenga comunque con un numero
complessivo  di  elementi  non  superiore  a  6  degli  stessi generi
merceologici,   fmo   al   completamento   della   massa  complessiva
dell'autoveicolo o del complesso di veicoli.
  B)  Nel  caso in cui con il carico vengano superati i limiti di cui
all'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, sara' possibile completare
il  carico  con «generi della stessa natura merceologica», al fine di
occupare  l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
del   complesso  di  veicoli,  ove  ricorrano  contemporaneamente  le
seguenti condizioni:
    1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi
dell'art. 10, comma 5, del decreto legisltivo n. 285/1992;
    2) si osservino le condizioni stabilite dall'art. 164 del decreto
legislativo n. 285/1992;
    3) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di
cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
    4)    che   per   gli   elementi   prefabbricati   compositi   ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, le integrazioni
non superino le 6 unita';
    5)  che  l'occupazione della superficie utile del piano di carico
avvenga senza sovrapposizione degli elementi unitari trasportati.
  In  entrambi  i  casi  e'  quindi evidente che non e' consentito il
trasporto  di  classi merceologiche tra loro diverse (per es. blocchi
di  pietra  naturale  con  laminati  grezzi,  elementi  prefabbricati
compositi con coils, ecc.) ovvero l'integrazione di carico con classi
merceologiche  diverse  da  quelle  espressamente  indicate  (per es.
blocchi  di  pietra naturale con pietra lavorata, coils con tondini o
travi in acciaio, ecc.).
  Ad ulteriore migliore chiarimento, facendo riferimento per analogia
a  quanto  gia' espresso nella circolare n. 2811 del 17 novembre 1997
dell'allora  Ispettorato  generale per la circolazione e la sicurezza
stradale   del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  si  ritiene  utile
precisare  che  per «stessi generi merceologici» si deve intendere il
concetto  di  associazione per compatibilita' ed uso - per esempio se
il  trasporto  eccezionale  riguarda una trave esso potra' integrarsi
solamente con altre travi.
  Quindi,  per  «stessi  generi  merceologici»,  deve  intendersi  la
tipologia  (come  morfologia  generale  nonche'  come  omogeneita' di
destinazione d'uso) del materiale che e' quindi dotato di una propria
caratteristica    merceologica    che    ne   consente   una   chiara
classificazione   come   ad  esempio:  serbatoio,  turbina,  macchina
industriale,   mentre   le   strutture  in  cemento  armato  verranno
differenziate in due categorie:
    trave/pilastro (una dimensione prevalente rispetto alle altre) e
    pannello/lastra (due dimensioni prevalenti rispetto all'altra).
  A titolo di esempio si rappresenta il caso del serbatoio che ha una
morfologia  definita dal fatto di essere un contenitore (ancorche' le
forme specifiche possono essere diverse), ed ha la destinazione d'uso
che  e'  quella  di  contenere liquidi, aeriformi, materiali sciolti.
Sicche' il trasporto eccezionale, di cui al caso A) sopra richiamato,
di   un   serbatoio,   puo'   essere   integrato   solo   con   altri
serbatoi-contenitori, ed in numero non superiore alle 6 unita'.
  Pertanto  deve intendersi per il punto A) sopra esplicitato che gli
elementi  trasportati  sono  dello stesso genere merceologico, quando
siano   costituiti,   ad   esempio,  sempre  da  travi  o  sempre  da
pannelli/lastre  indipendentemente dalla sezione o sempre da macchine
industriali (indipendentemente dall'allestimento).
  La  circolare richiamata, inoltre, puntualizza che per «natura» del
materiale  deve  intendersi  l'insieme delle caratteristiche fisiche,
meccaniche  (etc.) dello stesso (densita', rigidezza, peso specifico,
etc.)  che  ne  permettono  la  classificazione  quale: calcestruzzo,
legno, ferro, etc.
  Pertanto   deve  intendersi  per  il  punto  B)  che  gli  elementi
trasportati sono della stessa natura nel caso in cui siano realizzati
sempre in calcestruzzo, o in legno, o in ferro.
  Nel  caso di elementi di natura composita, realizzati ad esempio in
cemento  armato  (calcestruzzo  +  ferro) deve farsi riferimento alla
natura  della  componente  principale, assimilando pertanto la natura
del calcestruzzo a quella del cemento armato.
  Per entrambi i casi valutati, sono comunque condizioni essenziali:
    che  gli  elementi trasportati di cui alla lettera a), punto 2, e
lettera b), punto 3, precedenti, non siano trasportabili nel rispetto
dei  limiti prescritti dall'art. 62, comma 4, del decreto legislativo
n. 285/1992;
    che  la  destinazione  finale del trasporto sia unica, al fine di
evitare  che  surrettiziamente  un trasporto eccezionale possa essere
giustificato  dalla  presenza  dell'elemento  eccezionale,  che pero'
percorra  un  tragitto  limitato,  mentre  poi  il  medesimo  veicolo
eccezionale prosegua per effettuare un trasporto ordinario;
    che  le  eccedenze  consentite  -  e cioe' i pezzi in piu' che si
possono portare in ottemperanza alle disposizioni e limiti previsti -
risultino  esplicitamente  nell'autorizzazione  rilasciata  dall'ente
proprietario o concessionario della strada.

      Roma, 6 settembre 2005


                                               Il capo Dipartimento
                                            per i trasporti terrestri
                                                      Fumero