Con  la  presente  circolare  vengono  indicate le modalita' con le
quali  i  soggetti  -  pubblici  e privati - che intendono presentare
domanda  di  accreditamento  ai  sensi  dell'art.  28 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 - testo unico
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione  amministrativa  (di seguito indicato «Testo unico») -
come  sostituito  dall'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, devono presentare domanda al Centro
nazionale   per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  (di
seguito indicato «CNIPA»).
  La    domanda    di   accreditamento,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante   della  pubblica  amministrazione  o  della  societa'
richiedente,  corredato  degli  allegati  di  seguito  indicati, deve
essere  inviata - in plico chiuso con l'indicazione del mittente - al
CNIPA, via Isonzo 21b - 00198 Roma.
  La  consegna  puo'  avvenire  tramite  servizio  pubblico o privato
oppure  a mano nelle ore d'ufficio (9-13 e 15-17) dei giorni feriali,
dal  lunedi'  al  venerdi'.  In  caso  di  consegna  a  mano,  verra'
rilasciata ricevuta dell'avvenuta consegna del plico.
  La domanda deve indicare:
    a) la denominazione o la ragione sociale;
    b) la sede legale;
    c) le sedi operative;
    d) il/i rappresentante/i legale/i;
    e) l'elenco dei documenti allegati.
  E'   opportuno  che  in  detta  domanda  siano  indicati  anche  il
nominativo  e  i  recapiti  (numeri  telefonici,  numeri  di telefax,
indirizzo  di  posta  elettronica)  di un referente cui rivolgersi in
presenza  di  problematiche  di  minore importanza che possono essere
risolte per le vie brevi.
  Al  fine  di  dimostrare  il  possesso dei requisiti previsti dagli
articoli 27  e 28, comma 3, del testo unico e di ottemperare a quanto
previsto  dall'art.  11,  comma  1,  e dagli articoli 30, 34 e 38 del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004,
recante:  «Regole  tecniche  per  la  formazione, la trasmissione, la
conservazione,  la  duplicazione,  la  riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici» - fatta salva la facolta'
di  avvalersi  delle  dichiarazioni  sostitutive  previste dal citato
testo   unico  -  alla  domanda  deve  essere  allegata  la  seguente
documentazione:
    a) copia autentica dell'atto costitutivo della societa';
    b)  copia  dello  statuto  sociale  aggiornato,  rilasciato dalla
competente  CCIAA  in  data non anteriore a novanta giorni rispetto a
quella di presentazione della domanda stessa;
    c)  certificato  di  iscrizione  nel  registro  delle imprese con
dicitura antimafia, rilasciato in data non anteriore a novanta giorni
rispetto a quella di presentazione della domanda;
    d)   dichiarazione  dell'organo  preposto  al  controllo,  o  del
soggetto   incaricato   della  revisione  contabile  ai  sensi  della
normativa  vigente - di data non anteriore a trenta giorni rispetto a
quella  di  presentazione  della  domanda  - attestante l'entita' del
capitale  sociale  versato, nonche' l'ammontare e la composizione del
patrimonio netto;
    e)  situazione  patrimoniale, predisposta e approvata dall'organo
amministrativo, di data non anteriore a centottanta giorni rispetto a
quella  di  presentazione  della  domanda  (solo per le societa' gia'
operative);
    f)  relazione  dell'organo  preposto al controllo, o del soggetto
incaricato   della   revisione  contabile,  redatta  ai  sensi  della
normativa  vigente, sulla situazione patrimoniale di cui alla lettera
e);
    g)   documentazione   equivalente  a  quella  prevista  ai  punti
precedenti, legalizzata ai sensi dell'art. 33 del testo unico (per le
societa' costituite all'estero ed aventi sede in Italia);
    h)  elenco  nominativo  dei rappresentanti legali, dei componenti
dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, nonche' di
eventuali    altri   soggetti   preposti   all'amministrazione,   con
l'indicazione  dei  relativi  poteri.  Ognuno  dei suddetti soggetti,
dovra'  risultare  in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti
di  onorabilita'  di  cui all'art. 28, comma 3, lettera b), del testo
unico, comprovato:
      per i cittadini italiani residenti in Italia:
        dalla  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', circa
il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del testo unico;
        dal certificato del casellario giudiziale;
        dal certificato relativo ai carichi pendenti;
      per  le  persone  che  non  rientrano nella categoria di cui al
precedente alinea:
        dalla  dichiarazione,  resa  davanti a pubblico ufficiale, di
possedere i requisiti di cui all'art. 28 del testo unico;
        dai  certificati  attestanti che il soggetto non e' fallito o
sottoposto a procedura equivalente;
  Le  firme  apposte  sulla  documentazione  anzidetta  devono essere
legalizzate con le modalita' di cui al testo unico.
  In  alternativa,  per i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.
13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo
unico   delle   leggi   in   materia  bancaria  e  creditizia»  -  la
dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti di onorabilita' da parte
delle  persone  di  cui  alla presente lettera, potra' essere assolta
mediante  apposita  dichiarazione sostitutiva di certificazione resa,
ai  sensi  dell'art.  46  del Testo unico, dal legale rappresentante,
attestante  l'iscrizione nel suddetto albo alla data di presentazione
della domanda di accreditamento;
    i)  copia  della  polizza assicurativa (o certificato provvisorio
impegnativo)  stipulata  per la copertura dei rischi dell'attivita' e
dei   danni   causati   a   terzi,  rilasciata  da  una  societa'  di
assicurazioni   abilitata   ad   esercitare   nel  campo  dei  rischi
industriali a norma delle vigenti disposizioni;
    l)  copia  dell'ultimo  bilancio e relativa certificazione, se la
societa' e' stata costituita da piu' di un anno;
    m)  dichiarazione,  rilasciata  dal  presidente  della  societa',
attestante  la  composizione  dell'azionariato,  per quanto nota, con
l'indicazione,  comunque, dei soggetti partecipanti, in forma diretta
o indiretta, al capitale sociale in misura superiore al 5%;
    n) copia del manuale operativo sottoscritto da soggetto munito di
potere di firma;
    o)  copia  del  piano per la sicurezza, sottoscritto e siglato in
ogni foglio da soggetto munito di potere di firma;
    p)  una  relazione  sulla  struttura  organizzativa,  debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante;
    q)  dichiarazione  di  disponibilita'  a  consentire l'accesso di
incaricati  del CNIPA presso le strutture dedicate alle operazioni di
certificazione,  al  fine  di  potere  verificare  la  permanenza dei
requisiti    tecnico-organizzativi    documentati    all'atto   della
presentazione della domanda;
    r)   dichiarazione   di   impegno   a   comunicare  al  CNIPA  le
caratteristiche dei «dispositivi sicuri per la creazione della firma»
che si intende fornire nello svolgimento del servizio;
    s)  dichiarazione  d'impegno a comunicare al CNIPA ogni eventuale
variazione  intervenuta,  con  riguardo  a quanto dichiarato all'atto
della  presentazione  della  domanda  di accreditamento. A seguito di
tali comunicazioni il CNIPA puo' procedere ad una nuova - se del caso
anche  parziale  -  valutazione  dei requisiti o richiedere ulteriore
documentazione;
    t)   dichiarazione   d'impegno  a  rispettare  quanto  prescritto
dall'art.  53,  comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 gennaio 2004 e successive modificazioni.
  Le    pubbliche   amministrazioni   dovranno   allegare   solo   la
documentazione di cui alle lettere n), o), p), q), r), s) e t).
  Ai  sensi  dell'art. 29-bis, comma 2, lettera f), del testo unico e
dell'art.  11,  comma  1,  lettera i), del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  13 gennaio  2004,  alla domanda va altresi'
allegata apposita dichiarazione tecnica contenente quanto segue:
    a) algoritmi  di generazione e di verifica delle firme utilizzati
e supportati dal certificatore;
    b) algoritmi di hash utilizzati e supportati dal certificatore;
    c) lunghezza delle chiavi;
    d) garanzie relative al sistema di generazione delle chiavi;
    e) caratteristiche del sistema di generazione;
    f) informazioni contenute nei certificati;
    g) formato dei certificati;
    h) modalita'   di  accesso  alle  informazioni  di  revoca  e  di
sospensione dei certificati;
    i) modalita'   con   la   quale  viene  soddisfatta  la  verifica
dell'unicita'  della  chiave  pubblica,  in rapporto allo stato delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche;
    l) caratteristiche del sistema di generazione dei certificati;
    m)   modalita'   di  attuazione  della  copia  del  registro  dei
certificati;
    n) modalita' di tenuta del giornale di controllo;
    o) descrizione del sistema di validazione temporale adottato;
    p)     impegno     ad     adottare    ogni    opportuna    misura
tecnico-organizzativa   volta   a   garantire   il   rispetto   delle
disposizioni  del  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni.
  Alla  domanda  deve  essere infine allegato un supporto informatico
contenente copia del manuale operativo e della dichiarazione tecnica,
predisposta  utilizzando  un  sistema  di elaborazione testi di larga
diffusione.
  E'  data  facolta'  di non riportare nella dichiarazione tecnica le
informazioni  soggette  a  particolari  ragioni  di  riservatezza. Il
CNIPA,  si riserva, a norma dell'art. 28, comma 5, del testo unico di
richiedere   integrazioni   alla   documentazione   presentata  e  di
effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato.
  Il  manuale  operativo  va  strutturato  in  modo  tale  da  essere
integralmente   consultabile  per  via  telematica,  come  prescritto
dall'art.  38,  comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   13 gennaio   2004   e  deve  contenere,  quanto  meno,  le
informazioni previste dal comma 3 dello stesso art. 38.
  Il  piano  per  la  sicurezza,  che  deve  contenere quanto meno le
informazioni  di  cui  all'art.  30  del  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  13 gennaio 2004, deve essere consegnato nel
rispetto delle modalita' previste nel medesimo articolo.
  La   domanda   e  la  documentazione  da  allegare  possono  essere
predisposte,   per   quanto   possibile,   in   formato  elettronico,
utilizzando  la sottoscrizione con firma digitale e devono poi essere
poi   inviate   alla   casella   di   posta  elettronica  certificata
cnipadir@cert. cnipa.it.
  L'istruttoria   relativa   alle  domande  e  la  valutazione  della
documentazione  prodotta  sono  effettuate  dal  CNIPA  ai  sensi del
decreto   2 luglio   2004,   recante:   «Competenza   in  materia  di
certificatori  di firma elettronica». Al termine dell'istruttoria, il
CNIPA,  sulla base della documentazione pervenuta, accoglie o rigetta
la   domanda,   ovvero,   se   necessario,   dispone  un'integrazione
dell'istruttoria.
  Nel   caso   in   cui  alla  domanda  non  sia  allegata  tutta  la
documentazione  prevista  dalla  presente  circolare,  il richiedente
potra'  presentare  - contestualmente alla domanda stessa - richiesta
di  sospensione dei termini previsti dall'art. 28, comma 4, del Testo
unico.
  Il soggetto la cui domanda sia stata oggetto di un provvedimento di
reiezione  non puo' presentare una nuova istanza se non siano cessate
le   cause  che  hanno  determinato  il  mancato  accoglimento  della
precedente.

    Roma, 6 settembre 2005

                                               Il presidente: Zoffoli