IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione (CE) n. 590/99 del 18 marzo
1999  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della  indicazione  geografica  protetta «Zampone Modena», nel quadro
della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92
del Consiglio;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il decreto 9 gennaio 2001 con il quale l'organismo «Istituto
Nord  Est  Qualita'  -  INEQ»  e'  stato  autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del
Consiglio  n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Zampone
Modena»;
  Visto  il  decreto  12 dicembre  2003  con  il  quale  la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
«Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ» e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 22 gennaio 2004;
  Visto  il decreto 22 aprile 2004 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
12 dicembre 2003, e' stato differito di novanta giorni a far data dal
21 maggio 2004;
  Visto   il   decreto   7 luglio   2004  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
12 dicembre  2003  e 22 aprile 2004, e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 18 settembre 2004;
  Visto   il  decreto  13 dicembre  2004  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
12 dicembre  2003, 22 aprile 2004 e 7 luglio 2004, e' stata prorogata
di centoventi giorni a far data dal 16 gennaio 2005;
  Visto   il   decreto   10 maggio  2005  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
12 dicembre  2003,  22 aprile 2004, 7 luglio 2004 e 13 dicembre 2004,
e'  stata  prorogata  di  centoventi  giorni a far data dal 16 maggio
2005;
  Vista  la comunicazione dell'Associazione Industriali delle Carni -
ASS.I.CA.  datata  1° ottobre 2003, con la quale viene confermato per
il  controllo sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena»,
l'organismo  denominato  «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» con sede
in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano, 71;
  Considerato  che  l'organismo  «Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ»
risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo
privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di
specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
  Considerato   che  l'organismo  di  controllo  «Istituto  Nord  Est
Qualita'  -  INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il
piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta
«Zampone  Modena» allo schema tipo e di possedere la struttura idonea
a  garantire  l'efficacia  dei controlli sulla indicazione geografica
protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'organismo privato denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ»,
con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano, 71, iscritto
all'elenco  degli organismi di controllo privati per le denominazioni
di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP)
e   le  attestazioni  di  specificita'  (STG),  istituito  presso  il
Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7,
dell'art.  53,  comma  4,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita' europee, legge comunitaria
1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della
citata   legge  ad  espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste
dall'art.  10  del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la
indicazione  geografica  protetta  «Zampone  Modena»,  registrata  in
ambito  europeo  come indicazione geografica protetta con regolamento
(CE) della Commissione n. 590/99 del 18 marzo 1999.