IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedono,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel  suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionle per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Vista   la   nota   dell'assessorato   dell'agricoltura  e  riforma
agro-pastorale della regione autonoma della Sardegna, con la quale la
stessa  ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate,
per  la  vendemmia  2005,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed ha
chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di
arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:

                           Articolo unico

    1.  Nella campagna vitivinicola 2005/2006 e' consentito aumentare
il  titolo  alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione  autonoma  della  Sardegna delle province di Cagliari,
Oristano, Nuoro e Sassari, provenienti dalle zone di produzione delle
uve  atte  a  dare  i  seguenti  V.Q.P.R.D.,  per tutte le tipologie,
sottozone  e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici
disciplinari di produzione:
    «Alghero»;
    «Arborea»;
    «Campidano di Terralba» o «Terralba»;
    «Mandrolisai»;
    «Monica di Sardegna»;
    «Nuragus di Cagliari»;
    «Carignano del Sulcis» (esclusa la tipologia Superiore);
    «Sardegna Semidano» (esclusa tipologia Passito);
    «Vermentino di Gallura».
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti  comunitari  sopra  citati  e  nel  limite massimo di due
gradi,  mediante mosto concentrato, mosto concentrato e rettificato o
per  concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa e fatte salve
le  misure  piu'  restrittive previste dai rispettivi disciplinari di
produzione.».
  2.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione dei V.S.Q.P.R.D. ottenuti da uve raccolte nelle aree
viticole  delle  province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari sono
autorizzate per le varieta' di vite di seguito indicate:
    «Cabernet Franc»;
    «Cabernet Sauvignon»;
    «Cagnulari»;
    «Chardonnay»;
    «Moscato bianco»;
    «Sauvignon»;
    «Semidano»;
    «Torbato».
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti  comunitari  sopra  citati  e  nel  limite massimo di due
gradi, fatte salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi
disciplinari di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 7 settembre 2005
                                          Il direttore geneale: Abate