IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                            di Campobasso
  Visto  il  decreto  legislativo  17 gennaio  2003,  n.  6  «Riforma
organica  della  disciplina  delle  societa'  di  capitali e societa'
cooperative,  in  attuazione  della  legge  3 ottobre  2001,  n. 366»
laddove  novando  gli  articoli del  codice  civile  introduce l'art.
2545-octiesdecies,  secondo e terzo comma, che recita «L'autorita' di
vigilanza  dispone  la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per la
conseguente  cancellazione  dal  registro  delle imprese, dell'elenco
delle  societa' cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione
ordinaria  che  non  hanno depositato i bilanci di esercizio relativi
agli ultimi cinque anni»;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  per la
regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali
e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
uffici del Ministero delle attivita' produttive;
  Atteso   che   le  sotto  elencate  societa'  cooperative  sono  in
liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;
  Preso  atto  della  disamina  degli  atti  in  possesso  di  questa
direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite che
le  sottoelencate  societa'  cooperative,  in liquidazione, non hanno
depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;
  Considerata l'assoluta inattivita' degli enti;
  Considerato,  conseguentemente,  che  per tali societa' cooperative
sussistono  le  condizioni  previste  dall'art. 2545-octiesdecies del
codice civile commi 2 e 3;
  Espletata  la  procedura  di  cui  agli  articoli 7 e 8 della legge
7 agosto  1990,  n. 241, mediante comunicazione del 31 maggio 2005 ai
liquidatori  delle  societa'  cooperative  sottoelencate  ed  avviso,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 137 del 15 giugno 2005, di
avvio  del  procedimento di cancellazione dal registro delle imprese,
ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile;
  Considerato   che   alla   data  odierna  non  risultano  pervenute
opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione
dal  registro  delle  imprese,  ne'  domande  tendenti ad ottenere la
prosecuzione della liquidazione;
                              Decreta:
  Le  societa' cooperative sottoelencate sono cancellate dal registro
delle  imprese  di  Campobasso, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies,
secondo e terzo comma, del codice civile:
    societa'  cooperativa «Cooperativa edilizia Magna Spes soc. coop.
a  r.l.»,  con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott.
De  Socio  Michelangelo  in data 22 luglio 1971, repertorio n. 81066,
registro  societa' n. 822, R.E.A. n. 59781 della camera di commercio,
industria,  artigianato e agricoltura di Campobasso, codice fiscale e
partita I.V.A. n. 80008400709, posizione B.U.S.C. n. 525/137286;
    societa' cooperativa «Coop. edilizia Urania - Soc. coop. a r.l.»,
con  sede  in  Campobasso,  costituita  per rogito notaio dott. Delli
Venneri  Silvestro  in  data  24 gennaio  1973, repertorio n. 731772,
registro  societa' n. 730, R.E.A. n. 58399 della camera di commercio,
industria,  artigianato e agricoltura di Campobasso, codice fiscale e
partita I.V.A. n. 00187510706, posizione B.U.S.C. n. 461/124935;
    societa'  cooperativa  «Coop.  Unione  familiare  -  Soc. coop. a
r.l.»,  con  sede  in  Rotello,  costituita  per  rogito notaio dott.
D'Ettore  Rinaldo  in  data  11 febbraio 1945, repertorio n. 522/238,
registro  societa'  n. 57, R.E.A. n. 21352 della camera di commercio,
industria,  artigianato e agricoltura di Campobasso, codice fiscale e
partita I.V.A. mancante, posizione B.U.S.C. n. 161/8057.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazione   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e al conservatore del registro
delle imprese territorialmente competente, al fine di provvedere alla
cancellazione della stessa dal registro medesimo.
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso ricorso al T.A.R. entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.
    Campobasso, 5 settembre 2005
                                     Il direttore provinciale: Agosta