IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti Visto la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 30, commi 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che prevede l'obbligo dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonche' la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale e' stato adottato il regolamento, delle modalita' organizzative e di funzionamento del citato albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera i), del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 9: «Bonifica dei siti»; Visto, altresi', l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348; Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e' necessario garantire un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi all'attivita' di bonifica dei siti; Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 dicembre 1999, n. 471, con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo di bonifica e' fissata l'entita' delle garanzie finanziarie per ogni singolo intervento, in misura non inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento, che devono essere versate a favore della regione, per la corretta esecuzione ed il completamento dell'intervento; Considerato che non e' opportuno duplicare le garanzie di cui al comma precedente; Ravvisata l'opportunita' di differenziare gli importi delle garanzie finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate all'art. 9, comma 4, del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406; Decreta: Art. 1. Garanzia finanziaria 1. L'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano l'attivita' di bonifica dei siti e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonche' del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attivita' svolta.