IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                           di concerto con

i  Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive
               e delle infrastrutture e dei trasporti

  Visto   la   legge  10 giugno  1982,  n.  348,  che  disciplina  la
prestazione  delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri
enti pubblici;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, recante
attuazione  delle  direttive  91/156/CE  sui  rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi,  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti di
imballaggio, e successive modifiche e integrazioni;
  Visto,  in  particolare, l'art. 30, commi 4 e 6, del citato decreto
legislativo  n.  22  del  1997  che prevede l'obbligo dell'iscrizione
all'albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la gestione dei
rifiuti, nonche' la prestazione delle relative garanzie finanziarie a
favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attivita'
di bonifica dei siti;
  Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  con  il quale e' stato
adottato   il   regolamento,   delle  modalita'  organizzative  e  di
funzionamento  del citato albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 8, comma 1, lettera i), del citato
decreto  28 aprile  1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 9:
«Bonifica dei siti»;
  Visto,  altresi',  l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il
quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con
fidejussione  bancaria  o  con  polizza fidejussoria assicurativa, ai
sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;
  Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 17,
comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  22  del 1997, e' necessario
garantire   un'adeguata  copertura  finanziaria  ai  rischi  connessi
all'attivita' di bonifica dei siti;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 10, comma 9 del decreto del
Ministro dell'ambiente 25 dicembre 1999, n. 471, con il provvedimento
di  approvazione  del  progetto  definitivo  di  bonifica  e' fissata
l'entita'  delle garanzie finanziarie per ogni singolo intervento, in
misura  non  inferiore  al 20% del costo stimato dell'intervento, che
devono  essere  versate  a  favore  della  regione,  per  la corretta
esecuzione ed il completamento dell'intervento;
  Considerato  che  non  e' opportuno duplicare le garanzie di cui al
comma precedente;
  Ravvisata   l'opportunita'   di  differenziare  gli  importi  delle
garanzie   finanziarie   in   funzione  delle  classi  di  iscrizione
individuate  all'art.  9, comma 4, del citato decreto 28 aprile 1998,
n. 406;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Garanzia finanziaria
  1.  L'iscrizione  all'albo delle imprese che effettuano l'attivita'
di  bonifica  dei  siti  e'  subordinata alla presentazione di idonea
garanzia  finanziaria  a  copertura  delle obbligazioni connesse alle
operazioni  di  messa  in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale,
realizzazione   di   eventuali   misure  di  sicurezza,  trasporto  e
smaltimento  dei  rifiuti  nonche'  del  risarcimento degli ulteriori
danni  derivanti  all'ambiente,  ai  sensi  dell'art.  18 della legge
8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attivita' svolta.