IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista la domanda presentata dall'Associazione temporanea di imprese
tra  associazione nazionale allevatori suini (ANAS), Unione nazionale
produttori suini (U.NA.PRO.S.) e Associazione industriali delle carni
(ASS.I.CA),  con  sede  presso  ANAS,  via Lazzaro Spallanzani n. 4 -
00161  Roma,  intesa ad ottenere la registrazione della denominazione
«Gran  Suino  Padano»,  ai  sensi  dell'art. 5 del citato regolamento
2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 64307 del 4 agosto 2005 con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con la quale l'Associazione temporanea di imprese
tra  associazione nazionale allevatori suini (ANAS), Unione nazionale
produttori suini (U.NA.PRO.S.) e Associazione industriali delle carni
(ASS.I.CA),  ha  chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio della
stessa,  ai  sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92
come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97
sopra  richiamato,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per
esso  il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque
responsabilita',   presente   e   futura,  conseguente  all'eventuale
accoglimento  della  citata  istanza  della  denominazione di origine
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione della denominazione «Gran Suino
Padano»,  in  attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione
temporanea  di  imprese  tra  associazione nazionale allevatori suini
(ANAS),   Unione   nazionale   produttori   suini   (U.NA.PRO.S.)   e
Associazione   industriali   delle   carni  (ASS.I.CA),  assicuri  la
protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della
denominazione   «Gran  Suino  Padano»,  secondo  il  disciplinare  di
produzione  allegato  alla  nota  n.  64307  del  4 agosto 2005 sopra
citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Gran Suino Padano».