IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto   il  decreto  11 aprile  2005  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «Product Authentication Inspectorate Limited» con decreto
del  29 aprile  2002,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far
data dal 29 maggio 2005;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine protetta «Aceto balsamico
tradizionale di Reggio Emilia»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 29 aprile 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Product  Authentication  Inspectorate  Limited»,  con  sede nel West
Sussex,  65  High  Street  -  Worthing  BN  11 N e domiciliata per le
attivita'  presso  Quaser,  in  Milano, via Savare' n. 1, con decreto
29 aprile  2002,  ad  effettuare  i  controlli sulla denominazione di
origine  protetta  «Aceto  balsamico  tradizionale  di Reggio Emilia»
registrata  con il regolamento della Commissione (CE) n. 813/2000 del
17 aprile  2000,  gia'  prorogata  con  decreto  11 aprile  2005,  e'
ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 26 settembre
2005.