IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto   il   decreto  3 maggio  2005  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  decreto del 24 gennaio
2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 giugno
2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica protetta «Ciliegia di Marostica», allo schema
tipo  di  controllo,  trasmessogli con nota ministeriale del 5 maggio
2005, protocollo n. 62142;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   indicazione   geografica   protetta  «Ciliegia  di
Marostica»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 24 gennaio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli
sulla   indicazione   geografica  protetta  «Ciliegia  di  Marostica»
registrata  con  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 245/02
dell'8 febbraio  2002,  gia'  prorogata con decreto 3 maggio 2005, e'
ulteriormente  prorogata  di novanta giorni a far data dal 1° ottobre
2005.