IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto   il   decreto  3 maggio  2005  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  decreto del 24 gennaio
2003,  e'  stata  prorogata  di  centoventi  giorni  a  far  data dal
29 maggio 2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica  protetta  «Bresaola  della Valtellina», allo
schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del
10 giugno 2005, protocollo n. 62932;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la  indicazione  geografica  protetta  «Bresaola  della
Valtellina»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 24 gennaio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli
sulla  indicazione  geografica  protetta  «Bresaola della Valtellina»
registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del
1° luglio   1996,  gia'  prorogata  con  decreto  3 maggio  2005,  e'
ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 26 settembre
2005.